Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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la societa' ha per oggetto la costruzione, l'esecuzione di opere di ristrutturazione, di recupero e di manutenzione, anche a mezzo di terzi, di fabbricati in genere, nonche' la compravendita, la gestione e la locazione di fabbricati, di terreni e di materiali e macchine per l'industria edilizia. La societa', per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in via strumentale, non prevalente e non nei confronti del pubblico, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in societa' o iniziative di ogni tipo, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, le attivita' di intermediazione immobiliare, mobiliare e finanziaria per conto terzi, di assicurazione, fiduciarie e di revisione, nonche' tutte quelle attivita' vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura. Potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre iniziative, societa' od imprese, compiere, anche all'estero, operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie od utili per conseguire lo scopo sociale, e assumere rappresentanze e mandati commerciali, e rilasciare garanzie anche per debiti altrui. Sono tassativamente escluse: - l'attivita' professionale riservata ex lege n. 1815 del 1939; - le attivita' vietate ai sensi dell'articolo 12 legge n. 77 del 23 marzo 1983; - le attivita' previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1; - l'attivita' di intermediazione immobiliare ex lege n. 39 del 1989; - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivit di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 197 del 1991 e di cui all'articolo 106 t. U. N. 385 del 1993; - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministro del tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato sulla g. U. N. 227.
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