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"articolo 4 scopo - mutualita' prevalente la cooperativa - ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e della legge regione puglia n. 21/93 e successiva modifica di cui alla legge regionale n. 2/2002 - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge n. 381/91. La cooperativa, in quanto retta dalle norme di cui alla legge n. 381/1991 e operante ai sensi delle stesse, e' considerata cooperativa a mutualita' prevalente, a norma dell'art. 111-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, e svolge la propria attivita' senza fini di lucro a norma di legge (come oggi disciplinato dall'art. 2514 del codice civile), per cui, oltre quanto altrove possa gia' essere previsto nel presente statuto, la cooperativa assume a proprio carico: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In ogni caso, tutti i riferimenti, i richiami e le citazioni, anche letterali, contenuti nel presente statuto e relativi alla normativa oggi vigente che individua parametri e requisiti necessari per qualificare la cooperativa come sociale ovvero a mutualita' prevalente, devono intendersi puramente e semplicemente modificati, sostituiti o soppressi in esatta conformita' con quanto stabilito da future disposizioni di legge in materia. " "articolo 8 - oggetto sociale la cooperativa - con riferimento ai sopra indicati interessi dei soci e ai requisiti degli stessi - puo' svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o per conto terzi, attivita' relative ai seguenti settori: gestione di servizi educativi: - ovvero promuovere attivita' integrativa scolastica, attivita' di recupero scolastico, assistenza e attivita' di sostegno ai minori a rischio, iniziative per la lotta all'evasione scolastica nonche' attivita' di inserimento scolastico di persone svantaggiate fisicamente e socialmente, ovvero gestire ludoteche e/o strutture scolastiche per attivita' educative e sportive; promuovere iniziative culturali e realizzare progetti in proprio o in collaborazione con associazioni, fondazioni ed enti pubblici e privati, in particolare per la diffusione delle pari dignita' delle donne nel mondo del lavoro, nonche' gestire le cosidette fattorie didattiche per valorizzare il legame che unisce il cibo, la salute, l'ambiente nell'ambito di un'attivita' socio-educativa; istituire, gestire e organizzare, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, attivita' di formazione professionale, ovvero corsi di formazione professionale, in particolare per personale scolastico di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la cultura dell'handicap e del disagio in genere; gestione di servizi socio-sanitari: - ovvero promuovere attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui si opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonche' ogni attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei propri diritti; - realizzare progetti rivolti agli extra comunitari per l'accoglienza e l'integrazione con l'attivazione e gestione di opportuni servizi mirati: - ovvero istituire e gestire centri di accoglienza, residenziale e non, sportelli di orientamento ed informazione, centri di aggregazione per le famiglie e/o per i minori non accompagnati, percorsi di formazione per la cittadinanza attiva; - sviluppare attivita' di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi domiciliari, di sostegno, di integrazione e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza: - ovvero mettere a disposizione ed eventualmente gestire strutture ed impianti idonei a soddisfare qualsiasi esigenza sportiva, riabilitativa, culturale e turistica degli handicappati, minori a rischio, anziani e disabili in genere, disagiati e disadattati e normodotati. Attivita' e servizi di counseling rivolti a bambini, portatori di handicap, persone bisognose e svantaggiate. Attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta in proprio e/o affidata da universita', fondazioni, enti di ricerca. Beneficenza in collaborazione con organizzazioni non governative, organizzazioni nazionali e internazionali di beneficenza. Sport: - curare e promuovere l'attivita' sportiva per portatori di handicap, nonche' attivita' di educazione ed avviamento allo sport per minori, anziani e normodotati, con la gestione di corsi, strutture, impianti e la organizzazione di manifestazioni e tornei ed ogni attivita' sportiva in genere, al fine di incrementare la pratica, la cultura e lo sviluppo dell'integrazione anche nello sport. Nell'ambito di tali iniziative la cooperativa accetta e riconosce sin d'ora lo statuto e i regolamenti della federazione a cui intendera' aderire. La cooperativa si conforma alle norme riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilit sociale in quanto compatibili. ".
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