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L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita' civiche, solidaristiche, di utilita' sociale e di protezione e tutela del bene collettivo con l'obiettivo di diffondere la cultura attraverso spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, ponendo particolare attenzione alla formazione di giovani talenti anche attraverso l'organizzazione e gestione di concorsi,saranno attivate iniziative culturali, sia in ambito scolastico che extrascolaatico, con destinatari soggetti svantaggiati in quanto portatori di sia di deficit di natura neurobiologica sia con deficit culturali e sociale per facilitare il loro processo di socializzazione ed integrazione. L'associazione potra' avere altre sedi in italia e all'estero e svolgera' la propria attivita' direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni. L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalita' svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attivita' di interesse generale: - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. , tra cui in particolare: - organizzazione e gestione di attivita' culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del codice, - educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28. 03. 2003, n. 53, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa nel campo musicale,teatrale e cinematografico. L'associazione nell'esercizio della propria attivita' puo', ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalita' statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attivita' esterne o progetti, costituire o partecipare a societa' strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potra' in particolare: a. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per i'l finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati b. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di patte delle attivita'; c. Compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purche' le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attivita' principale; d. Esercitare, a norma dell'art. 7 del codice, attivita' di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il consiglio di'rettivo puo' approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalita' dell'associazione. L'associazione puo' svolgere attivita' diverse, che siano secondarie e strumentali alle attivita' di interesse generale, secondo i criteri e i limiti defi'niti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del codice tra cui in particolare le seguenti: -organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, attraverso anche la partecipazione a concorsi e bandi regionali e/o nazionali, aventi finalita' promozionali del proprio scopo di interesse generale. Tali attivita' diverse si considerano secondarie qualora, in ciascun esercizio, alternativamente, i ricavi derivanti da servizi ceduti: -non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente; -non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente ( tra i costi complessivi sono inclusi anche i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nell'apposito registro valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda precisa dal contratto collettivo per analoga mansione, le erogazione gratuite di beni o servizi per il loro valore normale, la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria e il loro costo effettivo di' acquisto. )
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