Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Mario Di Fiore Società…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: - la lavorazione, conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti orticoli-floricoli-frutticoli ed agro alimentari in genere conferiti dai soci al fine di consentirne il loro collocamento sul mercato alle migliori condizioni economiche possibili; - la valorizzazione di tutte le produzioni agricole dei soci; in tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti; - la protezione e diffusione della cultura locale e contadina anche attraverso la promozione dei prodotti tipici con particolare attenzione al legame esistente tra la produzione ed il territorio, - la fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Nella gestione dei rapporti mutualistici la societa' e' obbligata a rispettare il principio di parita' di trattamento. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attivita' agricole di cui all'articolo 2135 c. C. E di cui al comma 2 dell'art. 1 del d. Lgs. 228/2001, utilizzando prevalentemente prodotti dei soci ovvero fornendo prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Particolarmente la cooperativa potra' svolgere le seguenti attivita': a) la vendita in comune dei prodotti conferiti dai soci; b) provvedere alla commercializzazione, sia sul mercato nazionale che estero dei prodotti orticoli, floricoli e frutticoli conferiti dai soci e dei prodotti agro-alimentari, sia direttamente che mediatamente; c) creare un marchio che identifichi i prodotti e ne evidenzi la qualita' e l'origine; d) effettuare la programmazione delle produzioni e della commercializzazione attraverso la quale attuare la valorizzazione economica dei prodotti; e) promuovere e costituire societa' di commercializzazione e valorizzazione, partecipando anche direttamente, per fini piu' vasti come la razionalizzazione commerciale e distributiva dei prodotti; f) realizzare o comunque acquisire in proprieta', in locazione o in comodato, terreni, impianti e stabilimenti per la lavorazione, la manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, nonche' locali, magazzini spacci negozi di vendita e all'ingrosso e al dettaglio idonei e necessari alla conservazione, manipolazione, commercializzazione dei prodotti medesimi. La cooperativa potra' usufruire di ogni facilitazione legislativa presente o futura al fine della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti. L'acquisizione di terreni potra' essere finalizzata anche all'impianto di colture sperimentali da attuarsi sia in campo che in serra e gestiti sia direttamente che indirettamente ai fini della sperimentazione pratica ed a carattere dimostrativo e divulgativo; g) la costituzione e la gestione di vivai di piante e di sementi per la preparazione e propagazione di soggetti refrattari e resistenti a particolari malattie a decorso calamitoso. L'identificazione, caratterizzazione e propagazione della specie e varieta' di prodotti ortoflorofrutticoli che l'esperienza dei produttori ed il giudizio degli organi di studio e sperimentazione riconoscono meglio rispondenti ai fattori agrari delle diverse zone territoriali di coltivazione ed alle esigenze del consumo; h) organizzazione della difesa delle colture orto-floro-frutticole dalle avversita' di origine fitopatologica (parassiti, animali e vegetali o dell'ambiente (gelate, grandinate, ecc. Ecc. ) mediante assistenza ai soci, anche secondo i suggerimenti e gli indirizzi degli organi tecnici ufficiali, avvalendosi al riguardo degli eventuali contributi stabiliti dallo stato, regioni o altri enti. Potranno essere, altresi', stabilite, convenzioni con idonei istituti di ricerca e sperimentazione operanti nel settore orto-floro-frutticolo; i) acquistare, produrre e cedere ai soci: piante, piantine, sementi, materiali, attrezzature, mezzi strumentali, concimi anticrittogamici, antiparassitari e quanto utile alle produzioni orto-floro-frutticole in particolare; l) consentire ed organizzare il risparmio sociale; m) il compimento di tutte quelle attivita' dirette alla valorizzazione delle risorse aziendali. La cooperativa si propone inoltre di assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi ed ogni altra attivita' nell'interesse dei soci, ai fini del miglioramento delle produzioni agricole nonche' di condurre terreni di proprieta' della cooperativa o in affitto o ottenuti in uso, a qualsiasi titolo. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, per tal fine anche emettendo quote di partecipazione cooperativa; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potra' tra l'altro: 1. Assumere partecipazioni, anche totalitarie, in societa' o enti necessari ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico; 2. Assumere impegni, nei confronti di terzi per conto dei propri soci ivi compreso il rilascio di garanzie, quando cio' sia richiesto a vantaggio dei soci medesimi e senza pregiudizio alcuno per l interesse della societa'; 3. Acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' contrarre mutui e compiere ogni altra operazione di carattere finanziario; 4. Ricevere prestiti da soci secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale, nei modi previsti dall'articolo 2521 ultimo comma del codice civile; 5. Fare e ricevere finanziamenti nell ambito di operazioni di tesoreria accentrata da e nei confronti di societa' controllate, collegate, o sottoposte a comune controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Tutto cio' in via strumentale all'oggetto principale e con espressa esclusione di tutto cio' che per legge e' riservato a determinati soggetti o categorie di soggetti. Sono pertanto escluse le attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. La societa', nell'interesse dell'agricoltura della zona di influenza della societa' cooperativa, potra' promuovere e sostenere iniziative idonee alla migliore organizzazione della agricoltura della zona. Al fine di meglio conseguire gli scopi sopra elencati, la societa' puo' aderire a organismi rappresentativi a carattere provinciale, regionale o nazionale. Qualora le produzioni conferite dai soci non fossero sufficienti per quantita' e/o qualita', ai fabbisogni commerciali della cooperativa ed alla migliore utilizzazione tecnico-economica degli impianti sociali, il consiglio di amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della cooperativa potra' acquistare, ove del caso, prodotti orto-floro-frutticoli ed agro-alimentari sul mercato nazionale ed estero, privilegiando i rapporti con cooperative ed organizzazioni di produttori orto-floro-frutticoli riconosciuti dallo stato italiano e dalla comunita' economica europea, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2513 lettera c) del codice civile. Nell ambito dei suoi fini istituzionali, anche in qualita' di organizzazione di produttori, la cooperativa potra' provvedere alla formulazione di programmi per la disciplina, la concentrazione, il potenziamento, la valorizzazione delle produzioni e del mercato, curandone l attuazione anche emanando regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci in materia di produzione e commercializzazione, al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate. La societa' promuove proprie linee di produzioni biologiche, programmi di rintracciabilita', accordi interprofessionali, marchi di qualita' dei prodotti richiedendone l iscrizione negli appositi elenchi aventi a tutela e promozione i prodotti medesimi, nel quadro dei generali orientamenti dell economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell unione europea. Qualora esplichi l attivita' di organizzazione di produttori allo scopo di conseguire con cio' una effettiva concentrazione della produzione dei soci ad essa aderenti, la cooperativa potra' provvedere direttamente o in nome e per conto degli aderenti stessi all effettiva immissione sul mercato delle produzioni sociali, attenendosi alle relative disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed adempiendo a tutti i conseguenti obblighi, ivi compresi gli obblighi a carico dei soci. La disciplina degli impegni e le modalita' di conferimento dei prodotti, nonche' la loro classificazione, saranno determinate da apposito regolamento interno che sara' approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile. Il regolamento interno, previsto dal precedente comma, potra' prevedere anche norme per l'incremento del capitale sociale e per l'autofinanziamento della cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 127/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti dovranno essere raccolti razionalmente e consegnati sani, mercantili, nelle condizioni di maturazione piu' idonee per la manipolazione, lavorazione e collocamento; essi verranno classificati alla consegna, da personale della cooperativa, secondo criteri fissati nel regolamento interno o stabiliti dal consiglio di amministrazione. Potra' determinare all'inizio di ogni campagna, ovvero con riferimento a periodi infrannuali, la misura degli acconti da corrispondere ai soci sulle produzioni conferite. Al termine di ogni gestione, l'organo amministrativo, determinera' il valore di liquidazione di ogni prodotto in conformita' a quanto previsto dal punto e) del presente articolo e secondo la classificazione attribuita ai prodotti conferiti.
Parole chiaveIl campo di attività di Mario Di Fiore Società Cooperativa Agricola A.r.l. rientra nel macrosettore Agricoltura, area Floricoltura e riproduzione delle piante. L'attività principale è classificata con codice ATECO 01.19.29: Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo.
L'azienda Mario Di Fiore Società Cooperativa Agricola A.r.l. è nota anche con le denominazioni: "MARIO DI FIORE", "SOCIETA MARIO DI FIORE", "COOPERATIVA MARIO DI FIORE", "SOCIETA COOPERATIVA MARIO DI FIORE" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MARIO DI FIORE".
La categoria dimensionale di Mario Di Fiore Società Cooperativa Agricola A.r.l. è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.