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La societa' - osservati il principio della mutualita' e le disposizioni di legge vigenti sulle cooperative agricole di produzione e lavoro, si propone, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, di effettuare con il prevalente contributo dei soci l'esercizio esclusivo di tutte le attivita' agricole, incluse le attivita' connesse e di prestazioni di servizi inerenti, di cui all'art. 2135 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare: a) le coltivazioni floricole e di piante ornamentali sia in serra che in piena area; verdi e fioriti e piante orticole, nonche' la commercializzazione dei prodotti finiti; b) le coltivazioni di orto-colture specializzate vivaistiche e sementerai in piena aria e in serra; c) le coltivazioni miste di ortaggi, specialita' orticole, fiori e prodotti di vivaio in piena aria e in serra; d) le coltivazioni di colture viticole, olivicole e agrumicole; e) le coltivazioni di colture frutticole diverse, coltivazioni di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie; f) l'esercizio per conto terzi di noleggio di mezzi e di macchine agricole con o senza personale; g) l'esercizio di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attivita' dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi; h) la sistemazione di parchi, giardini e aiuole e l'utilizzazione di aree forestali; l) la pulizia di cunette, manutenzione giardini e verde pubblico, lavori di pulizia e manutenzione ordinaria di cimiteri e movimento terra; m) la gestione di vivai forestali; n) la coltivazione di semi e frutti oleosi; o) la coltivazione di cereali, barbabietole da zucchero, tabacco, ortaggi vari sia in piena aria che in serra; p) l'assunzione di ogni altra iniziativa attinente alla agricoltura, che possa essere utile e vantaggiosa ai soci con particolare riferimento alla situazione professionale degli stessi. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' compiere tutti gli atti o negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la costituzione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico ed al potenziamento aziendale; potra' adottare, verificare, procedere alla programmazione anche pluriennale finalizzata all'ammodernamento della cooperativa. La cooperativa puo', inoltre, effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. La cooperativa potra', infine, emettere obbligazione ed altri strumenti finanziari al fine di agevolare il raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa, che svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata, ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformita' alla legge 3 aprile 2001, n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci in modo prevalente; essa puo' peraltro svolgere la propria attivita' anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
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