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La societa' ha scopo prevalentemente mutualistico e non speculativo. Seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli articoli 2512 e ss. Del codice civile, essa si propone di realizzare, il seguente oggetto: la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da rimanere in proprieta' indivisa, oppure da assegnare ai soci in godimento permanente o temporaneo, o in locazione (anche con patto di futura assegnazione in proprieta' o riscatto), o in proprieta' individuale. Gli alloggi dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi vigenti o di futura emanazione in materia di edilizia economica e popolare. Nei fabbricati erigendi, che dovranno essere destinati ad abitazione, la cooperativa potra' anche ricavare locali ad uso diverso dall'abitazione, pure da assegnare ai soci. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potra': a) acquistare, anche a mezzo permuta, aree, costruirvi case sia direttamente che in economia, che concedendo cottimi ed appalti; b) utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati; c) acquistare fabbricati da demolire, ricostruire o ultimare; d) ricevere finanziamenti o prestiti dai soci, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge; e) compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento e comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, comprese le aperture di conti correnti, le emissioni di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari; f) provvedere nei modi stabiliti dall'apposito regolamento all'assegnazione degli alloggi, all'amministrazione degli immobili e degli impianti sociali; g) promuovere ed attuare la mutualita' fra i propri soci; h) promuovere e svolgere nei locali della cooperativa ed altrove iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, con esclusione di ogni fine di lucro; i) procedere alla vendita e locazione anche ai non soci dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione esistenti eventualmente nei fabbricati, devolvendo i relativi proventi nell'esecuzione di lavori e nelle spese necessarie per la gestione sociale secondo le norme di legge vigenti in materia, applicando agli artt. 7-8-9 del t. U. 28 aprile 1938 n. 1165; l) promuovere e provvedere ad attuare la legge per il risparmio energetico, isolamento termico/acustico degli edifici; m) promuovere e provvedere in sede di progettazione di nuovi fabbricati di abitazione, all'inserimento di alloggi con caratteristiche speciali, destinati alle persone anziane, handicappati, invalidi e mutilati, ecc. ; ed in relazione a quanto sopra, attuare le leggi in materia con particolare riguardo agli aspetti ed alle umane finalita' delle stesse; n) rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini per il pieno sviluppo della persona umana, secondo la costituzione italiana; o) promuovere e seguire le iniziative per il risparmio casa; p) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitato ai soci, ed effettuato esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Tale raccolta e' pertanto tassativamente vietata fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potra' altresi' usufruire, per la realizzazione dei programmi costruttivi, di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, ed in particolare delle leggi e dei bandi regionali emanati ed emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi, con particolare riguardo alle agevolazioni previste dalle attuali disposizioni in favore di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, di cui alle leggi 179/92 art. 8 e alle legge n. 493/93 art. 9. Nella ipotesi che venga concesso un contributo in base all'art. 72 della legge n. 865/71 e n. 457/78 e loro successive modificazioni ed integrazioni, per le cooperative a proprieta' indivisa, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo, non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci, ne' alienati, ed in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa, dovranno essere trasferiti all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o secondo leggi vigenti. Art. 3 - la cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La societa' potra' svolgere per le societa' partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs 23 luglio 1996 n. 415 le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24/2/98 n. 58. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
Parole chiave"Marte-Società Cooperativa Edilizia A Responsabilita' Limitata"I N Liquidazione opera nel settore Immobiliari, specializzandosi in Societa' di gestione e intermediazione immobiliare. La classificazione ATECO 41.20.00 identifica l'attività: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
L'azienda "Marte-Società Cooperativa Edilizia A Responsabilita' Limitata"I N Liquidazione utilizza anche i nomi: "MARTE", "SOCIETA MARTE", "COOPERATIVA MARTE", "SOCIETA COOPERATIVA MARTE" e "SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MARTE".
Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.