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La societa' ha per scopo prevalente l'esercizio di un'impresa artigiana come definita e regolata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto l'esercizio delle seguenti attivita' nei limiti dimensionali di cui alla citata legge: - la realizzazione, la progettazione, l'installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici civili ed industriali; impianti di antifurto, di video-sorveglianza e sicurezza in genere, antincendio, telefonici, telegrafici e radio-televisivi, impianti telematici e di trasmissione dati, di reti virtuali wireless, la distribuzione di internet in modalita' wisp (wireless internet service provider), impianti di automazione, impianti per pubblica illuminazione; cabine elettriche di trasformazione, impianti termici ed idrotermici, di condizionamento e di domotica; - la realizzazione di linee elettriche, telefoniche, radio-televisive e simili, esterne, aeree e sotterranee; - la realizzazione, l'installazione e la manutenzione di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido ed aeriforme a partire dal punto di consegna dall'ente distributore fino all'interno di edifici civili, industriali e commerciali; - la realizzazione, la progettazione, l'installazione e manutenzione di impianti eolici, fotovoltaici e che sfruttino fonti rinnovabili, di riscaldamento e climatizzazione alimentati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura; - la realizzazione di impianti per il trasporto, il trattamento, l'accumulo ed il consumo dell'acqua all'interno degli edifici civili, industriali e commerciali; - la produzione di materiale elettrico, elettronico, quadri di comando e protezione; - l'erogazione di servizi energetici integrati volti al miglioramento dell'efficientamento energetico; - il commercio, con o senza rappresentanza, all'ingrosso, al dettaglio ed e-commerce, di materiale elettrico ed elettronico, telefonico, radio-televisivo, idrotermico, di condizionamento e di computer; - la costruzione e manutenzione di fabbricati civili ed industriali, lavori stradali e di movimento terra; - la realizzazione di acquedotti e fognature; - la costruzione e manutenzione di strutture metalliche e lavori di carpenteria metallica; - la manutenzione e gestione del verde pubblico e privato e dell'arredo urbano. Si precisa che l'attivita' sociale sara' svolta nel rispetto delle norme legislative e regolamentari emanate ed emanande in materia delle cosiddette attivita' protette. Per l'espletamento di eventuali attivita' protette, la societa' potra' avvalersi di professionisti, esperti, tecnici e consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione all'esercizio di attivita' protetta. La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa societaria il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale. I suddetti soci, in appresso denominati soci artigiani, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 443/1985. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del socio artigiano, la societa' puo' conservare la qualifica artigiana alle condizioni previste dal comma iv, art. 5 della legge n. 443/1985. La societa' potra' porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, societa' o enti - ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale ed escluso il fine di collocamento presso terzi e sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di intermediazione finanziaria - e costituire consorzi o societa' consortili con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, e potra' compiere qualsiasi altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e comunque utile per il conseguimento dello scopo sociale. E' possibile per la societa' l'acquisizione tra i soci di fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri stabiliti dal c. I. C. R. , ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385.
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