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La cooperativa dovra' essere retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata. Essa ha come oggetto sociale l esercizio esclusivo dell attivita' agricola di cui all art. 2135 c. C. Comprese le attivita' ad esse connesse, con lo scopo di perseguire un costante miglioramento e la maggiore valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci. Inoltre si propone, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci di perseguire uno o piu' dei seguenti obiettivi: assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualita' e quantita'; concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; vendere tutta la loro produzione per il tramite dell organizzazione di produttori; svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento del mercato; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualita' nazionale; provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversita'; contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi. Qualora la cooperativa abbia chiesto ed ottenuto dall amministrazione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori, per la realizzazione dell'oggetto sociale, svolgera', in favore dei propri associati, almeno una delle seguenti attivita': i. Trasformazione comune; ii. Distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; iii. Condizionamento, etichettatura o promozione comune; iv. Organizzazione comune del controllo di qualita'; v. Uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; vi. Gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; vii. Appalti comuni dei mezzi di produzione;viii. Qualunque altra attivita' comune di servizi che persegua uno degli obiettivi precedentemente elencati, ovvero: a) provvede alla concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi di produzione, alla regolarizzazione dei prezzi, al ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche' a favorire la biodiversita' ed all'uopo delibera regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione, nonche' di tutela ambientale, vincolanti per tutti gli associati; b) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati della produzione ortofrutticola; c) se aderisce o aderira' ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, conferisce alla stessa, per conto dei produttori associati, le produzioni ortofrutticole specificate nella domanda di adesion all organizzazione di produttori stessa. Se chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, vende direttamente, per conto dei produttori associati, le produzioni ortofrutticole secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali. A tal fine, in un'ottica di ottimizzazione dell offerta la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci ai sensi dell art. 2521 c. C. . D) stipula anche per conto degli associati accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; e) stipula convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nonche' contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi; f) divulga, promuove e coordina studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui nel rispetto dell'ambiente. A tale fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; g) riscuote in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, compensazioni ed integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; h) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali; i) gestisce direttamente, o tramite organismi collegati, controllati o partecipati, impianti per la raccolta condizionamento e lavorazione dei prodotti degli associati; l) concede fideiussioni od avalli a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate; m) assicura ai produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la commercializzazione e la eventuale trasformazione dei prodotti; n) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate puo' promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; o) qualora la societa' aderisce o aderira' ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, o chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni associate, puo' partecipare a programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari o nazionali; p) provvede all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamic0i, antiparassitari, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione; q) provvede alla coltivazione di fondi propri e di terzi per la produzione di piantine di ogni tipo, con l'impianto di moderni vivai, da vendere ai soci; r) svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; s) qualora la societa' aderisce o aderira' ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, o chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, puo' aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci filiali per la commercializzazione e vendita del/i prodotto/i dei propri soci. T) qualora la societa' aderisce o aderira' ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del reg. To ce 1308/2013, o chiede essa stessa alla regione competente il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticola, puo' esternalizzare una o piu' delle attivita' previste dalla normativa comunitaria pur mantenendo in capo a se' la responsabilita' dell'esecuzione dell'attivita' esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attivita'; la cooperativa si propone altresi': - di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' nei limiti stabiliti con delibera cicr del 3 3 1994. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma; - di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; - l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; la cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , che espressamente prevede: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa deliberera' l introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 01.63.00 indica: Attività che seguono la raccolta.
L'azienda Maser Società Cooperativa Agricola A R.l. è nota anche con le denominazioni: "MASER", "SOCIETA MASER", "COOPERATIVA MASER", "SOCIETA COOPERATIVA MASER" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MASER".