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La societa' cooperativa, che non ha intenti speculativi ma si propone unicamente scopi mutualistici, ha come finalita': -- di conseguire continuita' di occupazione lavorativa per i propri soci con il raggiungimento delle migliori condizioni economiche e professionali; -- di mettere in grado i soci di ottenere continuita' di occupazione lavorativa e di ricavare dal proprio lavoro il maggior reddito possibile, assicurando ad essi e famiglie benessere morale e materiale; -- di ottenere, con l'unione in un organismo collettivo di tutti gli sforzi singoli, la migliore realizzazione del lavoro, applicando i progressi della tecnica. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, orientando la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al movimento cooperativo unitario italiano e, pertanto, essa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) di promuovere e favorire la piena occupazione dei soci nel settore produttivo dell'agricoltura e dei servizi ad essa connessi; b) la conduzione, l'acquisizione a qualsiasi titolo di terreni ed aziende agricole ed agroalimentari in genere; c) la conduzione e l'acquisizione a qualsiasi titolo di strutture produttive in agricoltura e nei servizi connessi; d) per il conseguimento dell'oggetto sociale, la societa' cooperativa potra' assumere, oltre i propri soci, anche personale estraneo alla cooperativa nei limiti consentiti dalla legge. Su delibera dell'assemblea potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' utilizzare tulle le leggi per l'ottenimento di finanziamenti agevolati dell'unione europea, statali, regionali e locali per la realizzazione dei propri scopi sociali. Potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Per la sola indicazione esemplificativa: 1. Potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in societa' ed altri enti economici e diversi, comprese le associazioni riconosciute e non riconosciute, ove si reputera' conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; 2. Potra', in via non prevalente e sempre in via strumentale al conseguimento degli scopi sociali, concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la societa' cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. La societa' cooperativa non ha scopo di lucro ed e' retta dai principi mutualistici cosi' come previsto dall'art. 26 del d. L. C. P. S. N. 1577 del 14. 12. 1947, dall'art. 11 della legge 31. 1. 1992 n. 59, e s. M. I. .
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