Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha finalita' consortile ha scopo consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse delle imprese consorziate socie, avendo per oggetto la disciplina e lo svolgimento delle attivita' alle medesime affidate e relative all'esecuzione dei servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e dei lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprieta' e/o in gestione di ater di roma ? cig lotto a:8465130e40", il tutto mediante il coordinamento, in forma unitaria, delle loro capacita' tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie, nonche' l'esecuzione di eventuali ulteriori prestazioni strumentali, accessorie, connesse e/o complementari, nell'ambito dei suddetti lavori. Essa realizza l'organizzazione, come istituita secondo gli articoli 2602 e 2615 ter codice civile, delle imprese socie consorziate, al fine di conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle loro capacita', la compiuta attuazione delle obbligazioni nascenti dall'appalto dei servizi e dei lavori sopra indicati. La societa' consortile ha pertanto il compito di provvedere al puntuale adempimento dell'esecuzione dei lavori, delle opere, dei servizi e delle prestazioni affidate, in maniera tale da conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacita' tecniche operative, amministrative, gestionali e finanziarie delle singole imprese consorziate, la compiuta attuazione delle obbligazioni nei confronti della committente. Alla societa' e' conseguentemente demandato il compito di provvedere all'esecuzione dei detti lavori, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari o anche solo opportuni rapporti giuridici con terzi fornitori di beni e prestatori di servizi, nonche' con dipendenti ed istituti di credito. La societa' potra', qualora opportuno e/o necessario, assegnare parte o tutti i lavori, nell'ambito degli affidamenti interni alle imprese aggiudicatarie e socie consorziate, in previsione della loro migliore realizzazione. Atteso lo scopo consortile della societa' e considerata la disponibilita' da parte dei soci della consortile di fornire strutture e risorse gestionali e operative adeguate, la societa' puo' affidare ad essi la esecuzione, in tutto o in parte, di talune attivita' dietro riconoscimento di un corrispettivo che gravera' sulla societa' consortile quale costo di gestione. La societa' provvede per conto e nell'interesse delle imprese consorziate, alle quali rende tutte le relative prestazioni ed attivita', all'esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto dell'appalto. Alla societa', dunque, e' demandato il compito di: 1) provvedere, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, all'esecuzione dei servizi e dei lavori ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi e istituti di credito e terzi in genere, nonche' 2), ove consentito dal committente, di incassare somme e rilasciare quietanze e ricevute alla committente in ordine ai pagamenti che dalla stessa verranno effettuati in relazione e in dipendenza dell'esecuzione dei servizi e dei lavori di cui trattasi. Ferma restando la responsabilita' solidale delle imprese nei confronti dell'ente appaltante, le parti pattuiscono, espressamente che, nei reciproci rapporti, ciascuna di esse sara' responsabile in misura proporzionale alle quote di partecipazione alla societa' consortile salvo che la responsabilita' risulti interamente addebitabile ad una sola impresa che sara' tenuta a manlevare le altre. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa' od enti, consorzi, ecc. Aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. In considerazione del proprio oggetto di natura consortile, la societa' non ha scopo di lucro.
Parole chiaveIl campo di attività di Mavepop - Società Consortile A Responsabilita' Limitata rientra nel macrosettore Servizi alle imprese, area Servizi di pulizia. Secondo la classificazione ATECO, il codice 81.30.00 indica: Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).
Mavepop - Società Consortile A Responsabilita' Limitata è conosciuta anche come: "MAVEPOP", "SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "MAVEPOP - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".
La categoria dimensionale di Mavepop - Società Consortile A Responsabilita' Limitata è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.