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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuita' d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita', anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi svolgendo: - attivita' di progettazione, costruzione, montaggio, riparazione, e la vendita in qualsiasi forma di ganci di traino per autoveicoli, rimorchi per autoveicoli e di parti di tali ganci e rimorchi; - l'attivita' di officina meccanica e carpenteria metallica; - allestimenti, trasformazione e costruzione di veicoli in genere e loro dispositivi particolari e ricambi. La societa' potra' compiere infine tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la prestazione di garanzie sia reali che personali quali fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni e privilegi. Il tutto con osservanza delle norme di legge vigenti e in particolare della legge 2/1/1991 n. 1 e della legge 5/7/1991 n. 197. La societa' puo', inoltre, nei limiti previsti dalla legge, al fine del conseguimento dello scopo sociale e pertanto in via non prevalente, escluso il collocamento e, comunque, mai nei confronti del pubblico, assumere partecipazioni in societa', enti e/o aggregazioni di imprese o di enti di qualsiasi specie e natura, costituiti e/o costituendi, di nazionalita' italiana e/o straniera, che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri nonche' stipulare joint-ventures con partners italiani e/o stranieri. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della societa' esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. Detti finanziamenti, peraltro, non costituiscono obbligo e devono avvenire nel rispetto del d. L. 385/1993 e della direttiva c. I. C. R. 3994 e successive modifiche ed integrazioni. ".
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