Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 2) oggetto la societa' ha per oggetto le seguenti attivita' da svolgersi in nome e per conto proprio o di terzi: a) sul piano tecnico: - creare insediamenti civili e di singoli fabbricati anche in edilizia economica e popolare; - reperire ed acquisire aree edilizie necessarie alla esecuzione dei programmi e studi impostati ed approvati, localizzando gli interventi; - assumere le funzioni di stazione appaltante, ed in conseguenza indire a solo titolo esemplificativo, gare d'appalto, appalti concorso, licitazioni private, commettere in genere lavori a cottimo, conferire incarichi professionali di direzione lavori ed assistenza ai cantieri; - curare l'elaborazione e redazione di ogni e qualsiasi atto o contratto, dalle cessioni e concessioni di suoli ai contratti di appalto, dai finanziamenti ai cottimi se del caso anche rappresentando i terzi mandanti nelle fasi preliminari, nelle trattative e nella conclusione; - esaminare, vagliare tutte le innovazioni tecniche atte a rendere piu' confortevoli gli alloggi e dirette al contenimento dei costi; - assicurare assistenza tecnica, legale, amministrativo-contabile, finanziaria, assicurativa in favore di terzi nei limiti imposti dalla vigente normativa. B) sul piano commerciale: - istituire e gestire appositi centri di acquisto e magazzinaggio di beni e prodotti necessari o connessi ai programmi edili al fine di contenere i costi; - effettuare studi e sondaggi di mercato, e in conseguenza attuare tutte le iniziative volte a coordinare la politica della casa impostandone programmi edilizi o gestendone quelli gia' impostati. C) sul piano finanziario: - assistere i terzi o curare direttamente la formulazione di previsioni finanziarie circa interi programmi edilizi o parte degli stessi; curare l'allestimento dei mezzi finanziari occorrenti. Esclusivamente per i fini di cui sopra la societa' puo' assumere, non nei confronti del pubblico, ne' a scopo di collocamento, partecipazioni in altre societa' ed enti nel rispetto, nell'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modifiche, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati. Essa potra' altresi' svolgere, sempre esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali e immobiliari, nonche' quelle finanziarie e mobiliari, queste ultime purche' svolte non in via prevalente, che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per l'esplicazione dello scopo sociale ivi compreso il rilascio di garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi senza limite di importo e di durata, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e l'intermediazione mobiliare e quanto altro vietato dalle vigenti leggi in materia.
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