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La cooperativa non ha fine di lucro, e' retta da scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2511 codice civile, e svolge la propria attivita' mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale piu' avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la societa' ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verra' approvato dall'assemblea secondo quanto previsto dall'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 codice civile. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la societa' e' e sara' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento, demandandosi tuttavia all'organo amministrativo la facolta', nei limiti della compatibilita' con il regolamento da predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E' espressamente prevista la facolta' per la societa' di svolgere la propria attivita' anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa. In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la societa', tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro, al regolamento sopra citato, ha il seguente oggetto: 1. Realizzazione di opere edilizie private e pubbliche, civili, industriali ed idrauliche, compreso il movimento terra e il trasporto materiali edili e di risulta; 2. La costruzione di impianti sportivi, parchi pubblici e privati compresi gli impianti di trattamento e depurazione acque e irrigazione, condizionamento, idraulici e elettrici, termo-sanitari; 3. Le opere di contenimento energetico degli edifici e degli impianti sportivi pubblici e privati; 4. La realizzazione e la commercializzazione di apparecchiature per la misurazione ed il controllo dell'acqua; 5. La manutenzione di impianti sportivi e parchi; 6. La progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia ed urbanistica; 7. La progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento, civili ed industriali; 8. La progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici e per il trattamento delle acque, civili ed industriali; 9. La progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici e a gas, civili ed industriali; 10. La progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi informatici e reti locali, la configurazione di personal computer; 11. I lavori, anche edili, connessi e strumentali alla realizzazione dei punti precedenti; 12. La costruzione e lo smontaggio di ponteggi; 13. Il commercio al dettaglio ed all'ingrosso dei materiali occorrenti per la realizzazione di quanto previsto ai punti precedenti, nonche' di altri beni affini e/o connessi, ivi compresa la loro importazione ed esportazione, sia in conto proprio che in conto di terzi, utilizzando reti distributive proprie o di terzi; 14. La prestazione di servizi per l'effettuazione e la realizzazione di fasi di lavorazione dei processi di imprese terze, anche socie, che operano in uno o piu' dei campi delle attivita' statutariamente previste; 15. L'attivita' di servizi nel settore impiantistico, quali ad esempio servizi di consulenza a terzi per la realizzazione di lavori attinenti alle attivita' statutariamente previste; 16. Le superiori attivita' potranno essere svolte su immobili di terzi o di proprieta' anche destinati alla loro rivendita. La cooperativa potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare o immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e che comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; in particolare, potra' concedere o assumere lavori sia in appalto che in subappalto; inoltre potra' concedere per diritto reale o per contratto atipico, come il franchising, l'utilizzo del marchio, del know-how oppure potra' riceverne l'uso da terzi. Potra' acquistare o cedere marchio ed immagine, concludere accordi di cooperazione economica; potra' inoltre acquistare e vendere beni immobili e mobili registrati, assumere partecipazioni in societa' nazionali ed estere ed effettuare investimenti mobiliari, costituire depositi attivi o passivi, comunque utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' infine rilasciare fidejussioni nonche' garanzie reali anche ipotecarie. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216/1974 e successive modificazioni, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge n. 197/1991, l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci e l'esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare riservata, ai sensi della legge n. 1/1991, alle societa' di intermediazione mobiliare. Il tipo di scambio mutualistico sara': 1) svolgere la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi. 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci. 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Pertanto ai sensi dell'art. 2514 c. C e' disposto: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'introduzione e la soppressione delle clausole potra' avvenire con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Parole chiaveL'azienda Megip Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata appartiene al macrosettore Realizzazione costruzioni e si occupa di Costruzione di infrastrutture e di altre opere di ingegneria civile. In base alla codifica ATECO, il codice 42.99.09 rappresenta: Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca.
Megip Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata è conosciuta anche come: "MEGIP", "SOCIETA MEGIP", "COOPERATIVA MEGIP", "SOCIETA COOPERATIVA MEGIP" e "SOCIETA' COOPERATIVA MEGIP".
Megip Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.