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Art. 4 - scopo e attivita' mutualistica la cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata; e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana purche' compatibile con le norme in materia di societa' cooperative. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , si avvale pertanto, nello svolgimento della propria attivita', prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. Art. 5 - oggetto la cooperativa con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto le seguenti attivita': - l'esercizio di attivita' editoriale e tipografica, attraverso l'edizione di giornali quotidiani e periodici, anche on-line, podcast, video, libri e agenzie d'informazioni; - l'attivita' di service editoriale, di comunicazione anche per conto terzi, nonche' la produzione di contenuti informativi, la fornitura di contenuti, la realizzazione di eventi culturali, la realizzazione di ebook e di punti vendita di libri collegati alle pubblicazioni della cooperativa e conto terzi e quant'altro reso disponibile dalle attuali e future tecnologie, il tutto nel pieno rispetto della legislazione in materia di editoria ed informazione e previo ottenimento delle eventuali necessarie abilitazioni ed iscrizioni. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' acquistare o prendere in gestione testate, marchi editoriali ed ogni altro strumento di comunicazione idoneo a veicolare le informazioni prodotte o altre attivita' economiche nel campo dell'informazione gia' esistenti o di nuova costituzione, purche' afferenti il campo sopra esemplificato; realizzare conto terzi campagne di marketing, comunicazione e sondaggi anche attraverso la realizzazione di siti internet, app e la gestione dei social media. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili all'esercizio dell'attivita' di cui all'oggetto sociale ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 52 del 31 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra' compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare od immobiliare che dall'organo amministrativo sia ritenuta necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione di interessenze o partecipazioni in imprese o societa' con scopo uguale o affine al proprio e la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi, purche' mai nei confronti del pubblico, che non costituiscano sua attivita' prevalente e comunque nel rispetto del d. Lgs. 385/1993 e del t. U. Unica materia di intermediazione mobiliare. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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