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Art. 3 - oggettto sociale - la societa' ha per oggetto: l'assistenza e le prestazioni di qualsiasi servizio in materia contabile, fiscale, amministrativa, commerciale, di lavoro e pubblicitaria, nonche' l'attivita' di organizzazione aziendale ed ogni altra attivita' analoga o affine, con esclusione delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette; l'assunzione di incarichi di "trustee" e di "protector" nell'ambito di "trust" istituiti secondo le disposizioni della convenzione de l'aia in data 1 luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989 n. 364, ovvero secondo le successive disposizioni di legge che saranno emanate; la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione di attivita', di beni, di patrimoni e di interessi economici, anche per mezzo di strutture fiduciarie, acquisendo, quanto necessario, le relative autorizzazioni. Prestazione di servizi di assistenza e consulenza in campo amministrativo, contabile e legale. Assunzione di incarichi quale amministratore o liquidatore di societa', amministratore condominiale, trusteee, guardiano, organo di vigilanza. Prestazione di servizi di segretariato e domiciliazione, locazione e sublocazione, concessione in godimento e noleggio di beni immobili e mobili a terzi. La societa', per il conseguimento dell'oggetto sociale, potra' i) effettuare operazioni commerciali, industriali e finanziarie; ii) assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze, non a scopo di collocamento, in altre societa', imprese o altre entita', anche con sede all'estero, indipendentemente dal loro oggetto sociale, nonche' prestare a tali societa' assistenza, coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle societa' e degli enti a cui partecipa; iii) svolgere attivita' finanziarie, concedere fideiussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, e prestare garanzie in genere, di qualsiasi natura, a fronte di debiti ed obbligazioni sociali o di terzi. Fermo restando che le attivita' di cui ai punti (ii) e (iii) saranno non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, ai sensi di quanto disposito dal decreto legislativo 1. 9. 1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni. Tutte le attivita' sociali devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in ogni caso sono espressamente escluse tutte quelle attivita' per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della societa'.
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