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La mutua nell ambito e nei limiti fissati dalla legge persegue finalita' di interesse generale, sulla base del principio co- stituzionale di sussidiarieta', attraverso l esclusivo svolgimento in favore dei soci, dei loro familiari e/o conviventi, di una o piu' delle seguenti attivita': a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servi- zio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta anche mediante la fornitura di beni e servizi sanitari erogati attraverso le proprie strutture, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla mutuo soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da enti, mutue, associazioni, societa', sindacati, aziende, fondi, cooperative, anche in conformita' con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni; b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale in- tegrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidita' e morte; c) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita', nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; d) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenu- te dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; e) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contri- buti economici ai familiari dei soci deceduti; f) erogazione di contributi economici e di servizi di assi- stenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; g) curare iniziative di solidarieta' sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosuffi- cienti, anche mediante l erogazione di sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collabo- razione con organizzazioni di volontariato; h) promuovere attivita' nei settori dell'informazione e del- l'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutua- listica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonche' partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari; i) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualita' ed i legami di solidarieta' fra i soci nonche' fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attivita' della mutuo soccorso. Le attivita' previste dalle lettere c) e d) possono essere svolte anche attraverso l istituzione o la gestione dei fon- di sanitari di cui al d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s. M. I. In particolare, nello svolgimento delle proprie attivita' so- ciali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, la mutuo soccorso potra': 1) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutua- listici sia a livello locale, regionale nazionale o interna- zionale; 2) stipulare accordi e convenzioni con: - strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici; - studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristi- ca o domiciliare; - stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno; 3) promuovere servizi sanitari e socio?Assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo; 4) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, societa' ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico; 5) promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche; 6) offrire tutta l assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico; 7) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazio- ni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realiz- zazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato; 8) promuovere la costituzione e/o l'adesione a fondi pensio- ne integrativi ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integra- zioni; 9) promuovere, istituire e gestire fondi sanitari, ai sensi del d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica- zioni ed integrazioni; 10) aderire ad organismi di rappresentanza e tutela della mutualita' integrativa volontaria; 11) promuovere la costituzione di case di cura e di assistenza in forma mutualistica; 12) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari e/o enti del terzo settore, sia a livello regionale e nazio- nale che internazionale; 13) partecipare e/o aderire a mutue, casse, consorzi, coope- rative, societa' ed enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attivita' sociali; 14) concludere accordi con casse di assistenza, fondi sanitari, mutue, compagnie di assicurazione e ogni altra societa' o ente, per la realizzazione delle proprie attivita' sociali; 15) prendere iniziative per la costituzione o adesione a so- cieta', a enti pubblici e privati, a consulte e consorzi nel campo della mutualita', della cooperazione e del volontariato a livello nazionale, europeo ed internazionale, purche' in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886 e s. M. I. E dal d. Lgs. 117/2017 e s. M. I. ; 16) concludere accordi con casse di assistenza, fondi sanitari e societa' di mutuo soccorso finalizzati allo studio e all erogazione, in favore dei loro stessi associati, di pia- ni assistenziali sanitari; 17) promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi; 18) costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l accesso all istruzione dei soci e dei loro familiari; 19) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali ri- spetto alle attivita' istituzionali di cui all oggetto socia- le; 20) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l assunzione di partecipazioni in altre societa' che siano coerenti con lo scopo sociale della mutuo soccorso. La societa' puo' in ogni caso attuare tutte le iniziative uti- li e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale, anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in mate- ria di cooperazione o di societa' cooperativa europea. La societa' puo' inoltre esercitare, senza iscrizione nell e- lenco previsto dall articolo 111, comma 1, t. U. B. , l atti- vita' di finanziamento a favore dei propri soci congiuntamen- te all esercizio di attivita' che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria di cui al titolo ii del decreto 17 ottobre 2014 n. 176 ( disciplina del microcredito ). L esercizio della suddetta attivita' e' subordinata all istituzione di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilita' e per cui non ricorra- no le condizioni previste dall articolo 2399 del codice civile, come meglio previsto dall articolo 29 del presente statuto. I finanziamenti sono destinati all acquisto di beni o servi- zi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di un socio e/o di un familiare e/o di un avente diritto, come anche al loro sviluppo di progetti e di iniziative in autoimprenditorialita'. I limiti, condizioni e modalita' di accesso ai finanziamenti sono disciplinati, in conformita' e rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nel regolamento applicativo allo sta- tuto sociale.
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