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Art. 3 (scopo sociale) la cooperativa ha lo scopo di far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita', applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attivita' ai principi della libera e spontanea cooperazione, dell autogestione e dell associazionismo di base, ponendosi in un quadro generale di critica del sistema finanziario prevalente. Essa si pone, infatti, nell ottica di una finanza reale, non speculativa, mutualistica, condivisa e partecipata, che ponga al centro la persona e la sua promozione da parte degli individui e della collettivita', mirando a ottenere un riequilibrio delle differenze di possibilita' e di realizzazione attraverso un economia in cui prevalgano criteri di equita' e socialita' e garantendo la massima trasparenza nell intera filiera del denaro. La cooperativa - una volta ottenute le necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle vigenti leggi intende: a) operare nell'esercizio dell'attivita' di microcredito in via esclusiva o, se consentito, assolutamente prevalente o congiuntamente all'esercizio di attivita' che abbiano per obiettivi l inclusione sociale e finanziaria; b) perseguire con rigore il principio dell'abolizione degli interessi finanziari sostenendosi con modalita' diverse e, segnatamente, mediante: - sobrieta' gestionale; - partecipazione responsabile mediante l'autotassazione e l'autofinanziamento dei soci; - percorsi di accompagnamento nell'ambito dei finanziamenti richiesti; - raccolta fondi e/o contributi; - recupero costi vivi direttamente connessi alla pratica; c) sostenere iniziative che promuovano: - la cultura di un uso responsabile e critico del denaro, sia da parte delle persone che di enti pubblici e privati, concependo il denaro come mezzo di scambio e non come bene in se' o come strumento di potere con le sue logiche di esclusivo accumulo, profitto e competizione; - l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude; - la riduzione dell impatto ambientale, la tutela del territorio e la rinnovabilita' delle risorse; - attivita' fondate su percorsi creditizi condivisi e sostenibili, basati su garanzie personali e relazionali; - la nascita e lo sviluppo di altre iniziative finanziarie che perseguano gli stessi fini e siano in sintonia con i principi e i valori della cooperativa, salvaguardandone le rispettive autonomie; tra queste assumono particolare rilievo le realta' di microcredito gia' esistenti o in divenire; - l'autogestione intesa come promozione di una piu' profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo; - la nascita e lo sviluppo di nodi territoriali, organizzati in forma di gruppi di soci, che costituiscono il principale strumento attraverso il quale la cooperativa persegue i propri obiettivi di mutualita' e autogestione. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potra' instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In tal caso, i soci della cooperativa perseguiranno anche lo scopo mutualistico della continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, e le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell art. 6 l. 142/2001 ( regolamento interno ). La cooperativa potra' - nel caso in cui le vigenti leggi lo consentano - svolgere attivita' anche verso terzi, purche' in modo non prevalente e comunque in sintonia con lo scopo sociale. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l organo amministrativo dovra' rispettare comunque il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. Potranno essere redatti, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Art. 4 (oggetto sociale) per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all art. 3, la cooperativa potra', una volta ottenute le necessarie autorizzazioni: a) svolgere e sviluppare attivita' di microcredito ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 111, comma 4, d. Lgs. 385/1993, nel testo modificato dal d. Lgs. 141/2010 e dal d. Lgs. 169/2012 e s. M. I. , dall art. 11 d. M. 176/2014, in particolare concedendo finanziamenti a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge, persone non assistite da garanzie reali, accompagnate dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, con lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario; b) promuovere servizi di alfabetizzazione finanziaria, gestione bilanci familiari, formazione ed informazione sui temi dell inclusione sociale e finanziaria, della finanza etica, del microcredito; c) svolgere attraverso vari mezzi un azione di sensibilizzazione della opinione pubblica e delle realta' presenti sul territorio sui temi dell inclusione sociale e finanziaria, della finanza etica, del microcredito; d) collaborare e cooperare con altre associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche o private per progetti di inclusione finanziaria e sociale attraverso strumenti di microcredito e microfinanza rivolti alle fasce piu' deboli e piu' svantaggiate della popolazione; e) stipulare accordi di collaborazione ed assumere partecipazioni in societa' cooperative e non, associazioni o entita' di varia natura che operino in armonia con lo scopo sociale; f) compiere ogni altra attivita' sia utile al raggiungimento degli scopi sociali, come ad esempio: 1. Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati; 2. Accedere a finanziamenti pubblici o privati; 3. Svolgere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria consentita dalla legge; con l'approvazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa potra', inoltre, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies del c. C. La cooperativa potra' infine ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, e le modalita' di svolgimento di tale attivita' saranno definite con apposito regolamento approvato dall assemblea sociale.
Parole chiaveL'attività principale è classificata con codice ATECO 64.92.09: Altre attività creditizie nca.
Il capitale sociale risulta essere di 66.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.