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Art. 2) la societa' ha per oggetto: a) l'autotrasporto di cose per conto di terzi e servizi annessi e connessi all'autotrasporto in generale ed in particolare, l'autotrasporto per conto di terzi ed il pompaggio di calcestruzzo. B) la realizzazione di una officina meccanica atta a fornire servizi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria al proprio parco automezzi ed a mezzi di terzi. C) il noleggio di automezzi industriali ed autogru'. D) l'esecuzione di opere, manufatti ed impianti edili, stradali, idraulici, fognari, fluviali, marittimi e ferroviari. E) l'acquisto, la vendita, la gestione e l'amministrazione, anche per conto terzi, di beni immobili urbani e rustici, industriali, commerciali ed agricoli, la locazione, anche ultranovennale, di beni immobili e la disposizione, sotto qualsiasi forma, dei diritti relativi a detti beni. F) la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, il restauro nonche' l'ordinaria e la straordinaria manutenzione di beni immobili in generale, sia per conto proprio che di terzi (compresi enti e pubbliche amministrazioni) ed in particolare la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione, per conto proprio e di terzi, di fabbricati per civili abitazioni, fabbricati a carattere sociale, fabbricati ed opifici rurali agricoli e zootecnici, fabbricati costruzioni ed opifici industriali, turistici e sportivi e strutture attinenti, edifici scolastici e sanitario-ospedalieri, fabbricati, strutture e manufatti a destinazione speciale, parcheggi coperti e scoperti, strutture ed elementi prefabbricati, nonche' le opere annesse e connesse. G) le attivita' di impiantistica previste dall'articolo 1 della legge n. 46 del 1990 lettere a,b,c,d,e,f,g,h. La societa' potra', inoltre, in ogni modo svolgere qualsiasi attivita' connessa e conseguente all'attuazione ed al pieno raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra. La societa' potra' procedere all'acquisto, alla vendita ed alla permuta di suoli, di edifici e di stabilimenti, procedendo eventualmente alla loro demolizione, e successiva ricostruzione. Essa potra' compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare ritenuta necessaria ed utile per il pieno conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti previsti dalla legge. La societa' potra' tra l'altro, ai fini di cui sopra, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' costituite e costituende ed imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, non ai fini del collocamento; potra' altresi' partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonche' al coordinamento tecnico e finanziario delle societa' ed enti nei quali partecipa; potra' altresi' concedere fideiussioni, avalli e garanzie personali e reali, sui beni immobili di sua proprieta' anche a favore di terzi e senza limitazione alcuna. La societa' potra' raccogliere fondi tra i propri soci purche' nei limiti e nelle condizioni previsti dalle norme vigenti. La societa' si inibisce comunque la raccolta al risparmio, l'intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 2, l'attivita' finanziaria di cui all'articolo 6 del d. L. 3 maggio 1991, convertito in legge il 5 luglio 1991 col numero 197, nonche'l'attivita' riservata ex dlgs. 385/93.
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