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La cooperativa, conformemente alla legge 381/ 91, non ha scopo di lucro. Suo fine e' il perseguimento dell' interesse generale della comunita' alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi ai sensi dell' art. 1, lett. A) della legge 381/ 91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l' impegno, l' equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie anche all' apporto dei soci lavoratori, l' autogestione responsabile dell' impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell' impresa che ne e' l' oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell' articolo 6 della legge 3 aprile 2001, nr. 142. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiana per tramite dell' unione territoriale competente. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all' articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati la cooperativa ha come oggetto la gestione, in proprio o attraverso convenzioni con terzi di servizi socio sanitari ed educativi rivolti a persone svantaggiate e a tutti coloro che ne hanno la necessita' ed in particolare svolge le seguenti attivita': a) fondare, avviare, organizzare e gestire strutture socio- assistenziali, socio- sanitarie ed educative quali case di riposo, case albergo, case residenza, case protette, centri diurni, centri sociali, centri socio- riabilitativi, comunita' alloggio, case famiglia, residenze assistenziali anche flessibili, strutture semi- residenziali, gruppi appartamento, appartamenti protetti, comunita' terapeutiche, strutture riabilitative, strutture a carattere educativo, ricreativo, di accoglienza e socializzazione finalizzate al mantenimento e miglioramento della qualita' della vita e alla integrazione sociale della persona; b) ospitare, accogliere e assistere soggetti deboli e in particolare anziani presso appartamenti e case; c) fornire servizi socio sanitari, sociali ed educativi, domiciliari e non, quali la cura e l' igiene personale, supporto nella gestione pratica della vita quotidiana, supporto nell' igiene e pulizia della casa, preparazione e/ o somministrazione e/ o consegna pasti, supporto educativo per l' acquisizione e il mantenimento delle abilita' personali e sociali, assistenza in ospedale, supporto emotivo tramite la compagnia e l' ascolto, servizio di accompagnamento nelle principali attivita' quotidiane e impegni sociali e relazionali( compagnia presso il domicilio o presso strutture socio- sanitarie, accompagnamento a visite o per passeggiate, aiuto o consegna della spesa, sostegno nel disbrigo di piccole pratiche o questione burocratiche, attivita' del tempo libero e di socializzazione) servizio di trasporto a persone in difficolta'; d) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/ o sostitutiva a quella famigliare a domicilio e/ o presso qualunque tipo di struttura socio sanitaria ed educativa sia pubblica che privata; e) organizzare, coordinare, fornire e gestire servizi infermieristici e prestazioni specialistiche socio- sanitarie sia in proprio che in convenzione con persone fisiche e giuridiche in possesso delle competenze e dei requisiti di legge; f) organizzare e gestire attivita' educative, formative e ricreative, rivolte alla comunita' e all' integrazione sociale dei cittadini. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopra elencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l' istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all' ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all' attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate e/ o iscritte in appositi albi o elenchi. L' organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all' articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall' assemblea per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell' oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio fra il pubblico.
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