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la cooperativa ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni di lavoro tendenti alla continuita' di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente. La societa' - osservati il principio della mutualita' e le disposizioni di legge vigenti sulle cooperative agricole di produzione e lavoro, ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame, in quanto attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, mediante utilizzo del fondo e dei prodotti che ne derivino. La societa' potra' altresi', quale attivita' compresa nell'esclusivita' di tale oggetto, porre in essere tutte le attivita' connesse alle precedenti, intendendosi connesse tutte quelle attivita', comunque esercitate, che si inseriscano nel normale ciclo di produzione agricola e di sfruttamento del fondo e che, per l'accessorieta' economica rispetto all'attivita' agricola, vengano esercitate senza alcuna autonomia organica e funzionale rispetto all'attivita' agricola in quanto dirette a consentire una migliore e piu' agevole utilizzazione del fondo, mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del patrimonio rurale ovvero di ricezione ed ospitalita' nei limiti consentiti dalle norme in agricoltura ed agriturismo. In via meramente occasionale ed in quanto strettamente funzionali all'esercizio della suesposta attivita' primaria esclusiva, la societa' potra' compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta <>, finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' agricole di cui sopra. La societa', potra', inoltre: -- assumere appalti, sia pubblici che privati, concedere appalti e sub appalti a privati e a terzi; -- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione dei corsi di formazione professionale in base alle leggi nazionali, regionali e comunitarie; -- compiere ogni azione ed assumere ogni iniziativa mutualistica; -- aderire ad associazioni di categorie e ad organismi consortili; -- usufruire di contributi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, regionali, statali, comunitarie e di qualsiasi altro ente. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies codice civile.
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