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Art. 4 la cooperativa si propone, senza fini di privata speculazione, ed avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalle leggi, presenti e future, la costruzione, nell'ambito della regione puglia, di alloggi da assegnarsi, in proprieta' individuale o indivisa, o in locazione, ai propri soci, svolgendo la necessaria attivita' con carattere mutualistico, nell'ambito ed entro i limiti fissati dalle leggi e disposizioni presenti e future in materia di edilizia economica e popolare. All'uopo potra': - ottenere l'assegnazione, da parte dei comuni competenti, dei suoli necessari alla realizzazione dei programmi edilizi, anche con concessione del diritto di proprieta', o del diritto di superficie, delle aree fabbricabili comprese nei piani di zona di cui alla legge 12 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o reperire e acquistare le aree fabbricabili anche al di fuori delle dette zone; - conseguire dai comuni competenti la delega all'esproprio delle aree destinate agli insediamenti abitativi ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i piani di zona deliberati dai comuni stessi, e curare tutti gli adempimenti a tale scopo necessari, provvedendo all'istruttoria delle relative pratiche, alla acquisizione ed esibizione della documentazione, ed a quanto altro in genere sia necessario per ottenere l'anzi detta delega, nonche' ad ottenere l'attribuzione, a titolo di proprieta' o di concessione superficiaria, dei suoli medesimi, previi gli adempimenti previsti dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive integrazioni e modificazioni. La cooperativa potra', se ed in quanto opportuno e conveniente in relazione al piu' celere soddisfacimento del bisogno, procedere all'acquisizione delle aree anche mediante lo strumento dell'accordo amichevole o di altro negozio privato; - richiedere e conseguire i finanziamenti, previsti sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dalle disposizioni di leggi, presenti e future, necessari per la realizzazione, totale o parziale, dei programmi edilizi, curando tutti gli adempimenti inerenti alla istruttoria delle relative pratiche, con la pi ampia liberta' di iniziative, e provvedere alla gestione dei finanziamenti stessi. La cooperativa istituzionalmente si avvarra' dei contributi e provvidenze statali e regionali in favore dell'edilizia economica e popolare, ai sensi delle leggi vigenti e di quelle altre che fossero eventualmente emanate in seguito, sia dallo stato che dalla regione. Potra' anche ricorrere ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito edilizio, indipendentemente dal contributo dello stato o della regione, per la costruzione di case economiche e popolari non aventi caratteristiche di lusso; - curare, a mezzo dei tecnici abilitati, la progettazione degli edifici sociali e la loro esecuzione, nel rispetto delle norme dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione vigenti, e delle norme urbanistiche ed edilizie in genere, nonche' di quelle fissate,in caso di concessione dei contributi statali o regionali, dagli enti preposti allo sviluppo della edilizia economica e popolare; - commettere in appalto la realizzazione dei programmi edilizi e sovraintendere, a mezzo di tecnici abilitati, alla direzione dei lavori, ai collaudi ed a ogni altra operazione inerente agli appalti medesimi, ovvero realizzare in economia diretta i programmi edilizi; - commettere in appalto, o realizzare direttamente, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa, secondo apposite convenzioni da stipularsi con le amministrazioni comunali; - compiere le trattative, gli atti, le procedure e quant'altro necessario alla diretta realizzazione dei programmi sociali. Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, la cooperativa potra' altresi': - stipulare atti e convenzioni con privati ed enti pubblici, qualunque ne sia l'oggetto; acquistare, vendere e permutare, concedere e prendere in locazione, immobili, mobili ed attrezzature; assumere obbligazioni; curare tutti gli adempimenti intesi ad ottenere i finanziamenti necessari, nonche' tutte le agevolazioni e facilitazioni di carattere creditizio e fiscale che le leggi sull'edilizia economica e popolare prevedono in favore delle cooperative edilizie e dei loro consorzi, assistendo le pratiche presso i ministeri competenti, la regione, i comuni, e gli istituti di credito; concedere garanzie reali, anche ipotecarie; inoltrare istanze, richieste, ricorsi, opposizioni; promuovere procedure amministrative o giudiziarie; conferire incarichi e mandati a professionisti, operatori economici, consulenti; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari inerenti gli scopi sociali ed in generale tutti gli atti necessari od opportuni. La cooperativa potra' altresi' partecipare sotto qualsiasi forma ad enti,associazioni, consorzi e societa', anche non costituiti in forma cooperativa, ma che svolgano attivita' collegate al movimento cooperativo ed in particolare potra' promuovere la costituzione, o aderire, con deliberazione dell'assemblea dei soci, a consorzi di cooperative edilizie aventi per scopo la gestione e l'integrazione delle attivita' sociali. Con deliberazione dell'assemblea dei soci, la cooperativa potra' altresi' aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
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