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- l'acquisto di suoli su cui eseguire, in proprio o concedendo appalti a terzi, costruzioni civili, commerciali, industriali e a destinazione turistico-alberghiera, procedendo alle relative vendite delle porzioni immobiliari realizzate; - la esecuzione e la realizzazione, anche per conto terzi, sia privati che enti pubblici, in qualsivoglia modo, ed anche mediante l'appalto ed il subappalto, di lavori ed opere edili in genere, ivi compreso, tra l'altro: la costruzione, la trasformazione, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione e la demolizione di case per civile abitazione, di lusso ed economiche e popolari, di edifici industriali e commerciali, di edifici ed opere monumentali e di interesse artistico, di prefabbricati in genere, di ospedali, di case coloniche, di complessi turistici alberghieri, di impianti sportivi e di immobili destinati ad edilizia scolastica; - l'acquisto e la vendita dei suddetti immobili, anche mediante la gestione e l'amministrazione degli stessi, queste ultime in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, co. 4, del decreto legislativo 16/02/1996, n. 104, ed a quanto introdotto dall'art. 25 della legge 11/12/2012, n. 220, cosi' come modificate ed integrate; la suddetta attivita' gestoria potra' essere espletata attraverso: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; b) lo svolgimento di servizi di portierato; c) la riscossione dei canoni relativi agli immobili gestiti, l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita', la stipula ed il rinnovo dei contratti di locazione; d) la gestione di servizi condominiali e l'attivita' di amministrazione dei condomini negli edifici, con l'assunzione di tutti gli incarichi inerenti l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, la disciplina dell'uso delle cose comuni, la riscossione dei contributi dei singoli condomini e la erogazione delle spese occorrenti per le parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, nonche' del potere di rappresentanza per il condominio nei limiti consentiti dalle attribuzioni previste per legge. Nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge, la societa' puo' ricevere finanziamenti e/o garanzie dalle eventuali societa' partecipate. E' espressamente esclusa dall'attivita' sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal tuif (d. Lgs. 24/2/1998 n. 58) nonche' l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attivita' di cui all'art. 106 del t. U. B. (d. Lgs 1/9/1993 n 385). E' altresi' esclusa qualsiasi attivita' che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dai citati d. Lgs. 58/1998 e 385/93. La societa' puo' compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attivita' sociale e ritenuta dall'organo amministrativo necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale e, cosi', tra l'altro: - compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, industriali, bancarie, mobiliari ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, anche mediante la partecipazione e l'assistenza ad aste giudiziarie e ad esecuzioni mobiliari ed immobiliari; - concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a favore di terzi; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese affini; - partecipare a consorzi, cooperative e/o raggruppamenti di imprese. Le suddette attivita' complementari devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la precisazione che le attivita' di carattere finanziario devono essere svolte nel rispetto delle leggi bancarie, non nei confronti del pubblico, con espressa esclusione di quelle riservate agli intermediari finanziari.
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