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Art. 2) l'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attivita' associative volte al perseguimento degli scopi sociali. L'associazione ha per finalita' lo sviluppo delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117. 2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t) , quindi la diffusione e l'esercizio di attivita' di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attivita' didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attivita' sportive dilettantistiche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la pesca sportiva e similari, nonche' l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale o educativo in genere. Tutte le attivita' potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adoperera' per: a) 1a promozione, lo sviluppo e la pratica di attivita' sportive dilettantistiche riconosciute dal coni e delle relative attivita' didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali; b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici; c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati; d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalita' sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; e) l'adesione in italia ed all'estero a qualsiasi attivita' che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonche' attivita' complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza; g) organizzazione di attivita' diraccolta fondi. Per raggiungere tali scopi l'associazione puo' mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizii migliorativi della qualita' della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attivita'. Eventuali utili derivanti da attivita' commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attivita' sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunita', attraverso la democraticita' detta struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettivita' delle cariche associative, la parita' di genere; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni de11'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potra' vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (cio), del comitato olimpico nazionale italiano (coni), nonche' agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (eps) riconosciuti dal coni cui l'associazione stessa delibera' di aderire.
Parole chiaveIl codice 93.19.10 (ATECO) descrive l'attività come: Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.