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La societa' e' amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque amministratori, o da un organo pluripersonale non collegiale, composto da due o piu' amministratori operanti con poteri congiunti o disgiunti secondo quanto stabilito in sede di nomina. Qualora vengano nominati due o piu' amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalita' di esercizio dei poteri, si intende costituito un consiglio di amministrazione operante con metodo collegiale. L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a soggetti non soci. Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo che non venga stabilita una determinata durata della carica all'atto della nomina; essi possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dei soci. Gli amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa' e potranno compiere tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci, nonche' dei limiti stabiliti all'atto della loro nomina. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli amministratori superstiti provvedono alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvedera' alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, l'intero organo amministrativo decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, l'organo amministrativo decaduto puo' compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora vengano a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea dei soci e' convocata dall'organo di controllo, se nominato, o dal socio piu' diligente. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente, se non gia' nominati dai soci. La carica di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con metodo collegiale. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo: - lettera raccomandata spedita al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza, - messaggio sms o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun ammini-stratore (e sindaco o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla societa'. L'avviso dovra' indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine potra' essere ridotto ad un giorno e l'avviso sara' spedito per messaggio sms o messaggio di posta elettronica. La riunione collegiale e' validamente costituita purche' sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia composto di 2 (due) membri, per la validita' delle deliberazioni si richiedono la presenza di entrambi e l'unanimita' dei consensi. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da chi sara' designato dai presenti. Il relativo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario, designato dal presidente stesso, che potra' essere anche estraneo al consiglio. Si applicano al consiglio di amministrazione le regole fissate per l'assemblea dei soci relative alla possibilita' di effettuare riunioni con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. Il consiglio puo' delegare parte dei suoi poteri ad uno o piu' amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge. La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: - all'amministratore unico; - al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impe-dimento di questi, al vice presidente; - all'amministratore delegato, nei limiti della delega; - a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 c. C. ; - a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art 2258 c. C. . L'organo amministrativo potra' conferire parte dei suoi poteri a procuratori e/o institori nominati per singoli atti o categorie di atti.
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