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Art. 3 - la cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita', senza finalita' speculative e al fine di procurare ai soci migliori condizioni di lavoro, si propone gli scopi seguenti: a) ottenere, tramite la gestione in forma associata di una azienda ittica cooperativa nella quale i soci prestano la propria attivita' di lavoro,continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,sociali e professionali possibili; b) incrementare, valorizzare, tutelare, concentrare e commercializzare la produzione ittica e dei frutti di mare in genere; promuovere ed esercitare l'attivita' di acquacoltura, piscicoltura, vallicoltura e agripesca, turismo,nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della comunita' europea nel settore ittico, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi; c) provvedere alla gestione collettiva di natanti da pesca sui quali viene svolta l'attivita' dei soci, nonche' indirizzare, organizzare e promuovere attivita'' produttive dei pescatori associati; esercitare attivita' di pescaturismo; d) provvedere alla raccolta, trasporto, lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, in provincia e fuori provincia,dei prodotti ittici e dei frutti di mare in genere, sia freschi che congelati ed anche di alghe; e) provvedere all'acquisto collettivo ed all'approvvigionamento di tutti gli attrezzi ed i materiali necessari all'esercizio della pesca, dell'allevamento del pesce e dei frutti di mare e di tutte le attivita' ausiliarie, accessorie e complementari, in esse compresi quelli di consumo (reti, cordami, vele, cavi di acciaio, attrezzature di bordo, novellame, combustibili, carburanti, generi alimentari e di conforto, medicinali, ricambi motori, pitture, vernice e tinture, olii lubrificanti). Ai fini dei requisiti per il riconoscimento della cooperativa, al fine dell'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250 e quindi dell'assicurabilita' dei soci secondo le norme della legge medesima: 1) l'armamento dei natanti fa capo alla cooperativa; 2) la cooperativa ha la funzione di guida e coordinamento dell'attivita' lavorativa rivolta all'organizzazione dei mezzi di lavoro con le conseguenti responsabilita' che ne derivano; 3) la cooperativa imbarchera' con regolare convenzione di armamento i marittimi soci della cooperativa medesima; 4) la cooperativa sara' direttamente responsabile dell'assolvimento dell'obbligo contributivo ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale dei soci. La societa', potra' assumere interessenze, compartecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative che svolgeranno analoghe attivita' sociali, consociarsi ad altre cooperative, societa' ed associazioni per rendere piu' efficace la propria azione e potra' partecipare ad iniziative di cui alla legge 26/6/1965 n. 717 art. Ii, primo comma, ed alla legge 27/10/1966 n. 910 art. 9, secondo comma, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e di successivo aumento di capitale, ovvero anche mediante acquisto di azioni nelle societa' di qualsiasi tipo che si propongono la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca. In particolare la societa' potra' consociarsi ad associazioni di produttori e relative unioni nazionali, di cui alla legge 20 ottobre 1978 n. 674, dettanti norme sull'associazionismo dei produttori della pesca. La cooperativa potra' compiere attivita' di autotrasporto merci per conto proprio e terzi. La societa' inoltre potra' compiere, purche' in maniera non prevalente ed unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque senza finalita' di collocamento nei confronti di terzi, le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute a tal fine utili o necessarie. Potra', altresi', assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sempre inerenti il raggiungimento dello scopo sociale, assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese avente oggetto affine o analogo. Sono escluse le attivita' di cui alle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197, come modificate dal d. L. N. 385/1993.
Parole chiaveL'azienda Mitil Marche Soc. Cooperativa A R.l. appartiene al macrosettore Allevamento e si occupa di Pesca e acquacoltura. Il codice 03.21.00 (ATECO) descrive l'attività come: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi.
Mitil Marche Soc. Cooperativa A R.l. figura anche con le denominazioni: "MITIL MARCHE", "SOCIETA MITIL MARCHE", "COOPERATIVA MITIL MARCHE", "SOCIETA COOPERATIVA MITIL MARCHE" e "SOCIETA' COOPERATIVA MITIL MARCHE".
Mitil Marche Soc. Cooperativa A R.l. è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.