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Art. 3) la societa' ha per oggetto la gestione di centri di attivita' motorie, fisioterapiche e riabilitative tramite: la elaborazione e la conduzione di piani di lavoro di ginnastica attiva, sia individuali che di gruppo, finalizzati alla educazione motoria preventiva, al mantenimento e/o al recupero delle capacita' motorie per tutte le fasce di eta' nonche' per i portatori di handicap; la pratica di attivita' terapeutiche, anche tramite l impiego di apparecchiature elettro-medicali di qualsiasi tipo, per la rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; lo studio, la didattica e la consulenza, anche in collaborazione con operatori e professionisti esterni specializzati, nei servizi sanitari, nei servizi e nella medicina sportiva, nei servizi e nella medicina estetica e in ogni altro ambito di intervento multidisciplinare dove si richiedono le specifiche competenze professionali; l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento sia ad educatori ginnici che a personale sanitario e parasanitario; tali corsi, autofinanziati e non, garantiranno il rilascio di attestati o di riconoscimenti preventivamente autorizzati; la societa' , inoltre potra': contribuire alla realizzazione delle proprie attivita' anche mediante: l organizzazione di stages, seminari, incontri, convegni, congressi, cineforum; la promozione di esperienze di studio e lavoro a livello nazionale ed internazionale; la cura e la pubblicazione di documentazione a carattere scientifico, anche tramite strumenti audiovisivi e multimediali; firmare convenzioni, anche con il servizio sanitario nazionale, protocolli di intesa e collaborazione con altre strutture pubbliche e private aventi scopi analoghi come, a titolo esemplificativo: palestre, centri per il benessere psico-fisico, istituti e case di cura. Le attivita' per il cui svolgimento sono previsti specifici requisiti professionali (ad es. Iscrizioni in appositi albi) verranno svolte esclusivamente da persone in possesso dei requisiti prescritti. Per il raggiungimento dell oggetto sociale, la societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall organo amministrativo necessarie o utili, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito. La societa' potra' inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attivita' prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonche' compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale. I soci si impegnano in caso di accoglimento della relativa domanda, ai sensi dell articolo 12 del decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 295, del ministero del tesoro e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento e le modalita' di concessione degli incentivi a favore dell autoimpiego, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 6 luglio 2000 n. 156, edotti in merito al fatto che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse, a che: - la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' dovra' permanere per un periodo di cinque (5) anni a far tempo dalla data di concessione in favore della societa' stessa delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, in uno dei territori indicati nell art. 14 del medesimo decreto; - l attivita' prevista nel progetto approvato venga svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni; - i beni oggetto delle agevolazioni siano vincolati all esercizio dell attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all estinzione del mutuo; - non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall'art. 17 commi 1 e 2 del d. Lgs. N. 185/2000, per almeno cinque anni dalla data di deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il tutto ai sensi dell'art. 12 comma 4 del regolamento di attuazione (decreto 28 maggio 2001 n. 295) del suddetto d. Lgs n. 185/2000. Le suddette condizioni soggettive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al citato decreto legislativo n. 185/2000 o, per i nuovi soci, alla data di acquisto della qualita' di socio. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine di cinque anni del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, provoca l'immediata decadenza dei benefici concessi; - non sono validi ne' efficaci per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo numero 185/2000 in favore della societa', gli atti di alienazione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita cosi' come prescritto dagli artt. 17 e 19 di tale decreto.
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