Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Molly Club Società Cooperativa, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societ , oppure di rapporto di lavoro subordinato. La societa' puo' avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e comunque potra' operare anche con terzi. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita'senza scopo di lucro. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall' assemblea ordinaria dei soci. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonch alla realizzazione dei processi produttivi; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di gestire in forma associata le attivita' di cui al comma 4 al fine di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. La prestazione dei soci puo' anche avvenire in forma autonoma o avere ad oggetto l'esercizio di attivita' professionali. La cooperativa assume incarichi da soggetti privati e pubblici, ha per oggetto: incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro usufruendo di provvedimenti regionali, nazionali e comunitari emanati ed emanandi sulla cooperazione in genere e particolarmente quelle finalizzate alla cooperazione giovanile ed alla occupazione nel mezzogiorno quali le leggi 95/95, 44/86 e successive modifiche ed integrazioni. La costruzione e gestione di alberghi, residence, camping, stabilimenti balneari, strutture agrituristiche, bar, ristoranti, ostelli della gioventu', convitti e strutture similari. La gestione di mense, sale da gioco e noleggio di videogiochi, centri benessere, campi da golf e d'equitazione. L'organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni per il tempo libero, congressi e convegni. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza. La cooperativa puo' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalita'. La cooperativa puo' effettuare raccolta di prestiti da soli soci nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. Intendendo contribuire alla tutela del movimento cooperativo organizzato, la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue, associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta con decreto del ministero del lavoro (in seguito: "lega") nonche' alle organizzazioni territoriali e settoriali di questa.
Parole chiave