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L'associazione ha come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini anche attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi/culturali teso alla promozione ed al rafforzamento per l'alleanza educativa, civile e sociale anche tra la scuola e le comunita' educanti territoriali. L'associazione sviluppa valori di integrazione e socialita' e pertanto abiura ogni forma di violenza o discriminazione di qualsiasi natura. Si ispira ai valori antifascisti ed esalta i criteri di uguaglianza ispiratori della carta costituzionale italiana. L'associazione e' apolitica e laica. L'associazione si ispira ai principi di mutualita', solidarieta', democraticita', impegno, equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. L'associazione, per poter curare nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti associativi e/o cooperativi, altre imprese e imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, regionale e internazionale. L'associazione intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi. L'associazione intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale empolese valdelsa valdarno mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto di soci, l'autogestione responsabile dell'associazione. Per il raggiungimento degli scopi prefissi, l'associazione intende sviluppare progetti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, interventi in ambiti di formazione, inclusione sociale, comunicazione sociale, attivita' socio culturali in ogni ambito, nessuno escluso l'azione associativa e' diretta a sostenere ogni forma di fragilita', nessuna esclusa, con l'intento di creare esempi di buone prassi ed una comunita' sanante. L'associazione persegue finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attivita' di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 cts, prevalentemente in favore di terzi: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa e promozione ed al rafforzamento per l'alleanza educativa, civile e sociale anche tra la scuola e le comunita' educanti territoriali; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con progetti e finalita' sociali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% del terzo settore m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18. 08. 2015 n. 141 e successive modificazioni; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. L'associazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attivita' diverse sara' successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione puo' esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, attivita' di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida approvate con decreto ministeriale del 9 giugno 2022.
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