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Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: nell'ambito delle attivita' di cui alla lett. A) dell'art. 1 della l. 381/91 1) la gestione di servizi di assistenza, riabilitazione e cura, a domicilio, in strutture diurne o residenziali in favore di persone fragili 2) la gestione di servizi educativi in favore dell'infanzia e adolescenza 3) accoglienza e integrazione sociale dei migranti nell'ambito delle attivita' di cui alla lett. B) dell'art. 1 della l. 381/91 1) la conduzione di terreni agricoli per la coltivazione degli stessi 2) l'allevamento di animali tipici del territorio ligure 3) l'eventuale trasformazione e commercializzazione dei prodotti frutto dell'attivita' di cui ai punti precedenti 4) acquistare prodotti da terzi per consentire il completamento dell'offerta la pubblico dei prodotti agricoli 5) valorizzare le aree, i terreni e l'ambiente ligure mediante lo sviluppo agricolo e iniziative a favore dell'accoglienza, per renderlo piu' fruibile e "vicino" ai cittadini, favorendo il contatto umano e diminuendo gli aspetti di isolamento 6) sviluppare prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante la utilizzazione delle risorse agricole e di quelle connesse ai prodotti della filiera agricola (es. Accoglienza e soggiorno, terapie rieducative, educazione ambientale e alimentare, diffusione della conoscenza del territorio e dei prodotti regionali, diffusione della cultura e delle tradizioni locali, sviluppo delle aree rurali etc. 7) contribuire alla creazione di opportunita' occupazionali e favorire lo scambio in rete di esperienze e risorse con analoghi valori e scopi etici 8) fornire servizi di consulenza a enti pubblici e privati in materia di agricoltura sociale, di inclusione sociale e di impresa sociale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti previsti. La cooperativa puo' dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa puo' collaborare, stipulare convenzioni e contratti di lavoro con qualsiasi ente, pubblico o privato, locale nazionale ed internazionale. La cooperativa puo' inoltre ricevere contributi, sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nonche' da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza in ogni campo della propria attivita'.
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