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La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarieta' e mutualita' propri del movimento cooperativo, senza fini di speculazione privata. Le attivita' della cooperativa, nel rispetto dell'art 2 del d. Lgs 112/2017 hanno ad oggetto: a) gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 381/1991. B) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; c) interventi e prestazioni sanitarie; d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e leggi regionali di settore, successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa. La cooperativa potra' compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, di trasporto purche' strumentale alla realizzazione e al miglior conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale; potra' compiere anche, ma senza carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico, e comunque nei limiti e secondo le modalita' di legge, esclusa comunque tassativamente la raccolta del risparmio sul mercato, operazioni finanziarie e quindi anche assumere partecipazioni e interessenze, in italia e all'estero, sia direttamente che indirettamente, in altre cooperative o comunque soggetti aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, nonche' rilasciare garanzie e fideiussioni, anche a favore di terzi. Per il raggiungimento degli scopi enunciati la cooperativa si avvarra' prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potra' avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attivita' da essa svolta. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potra' anche e tra l'altro: a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni; d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla ue, dallo stato dalla regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in italia e all'estero, sia da privati che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o societa' di ogni genere; f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita'; g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 -septies del codice civile; h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto. I) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. J) la cooperativa puo' aderire ad enti o federazioni per meglio sviluppare e tutelare la propria immagine. Nel caso di convenzione con altre cooperative o con enti, organismi o ditte, l'organo amministrativo puo' consentire a un proprio socio la presenza o l'assunzione di cariche sociali anche in altra cooperativa, ente o organismo purche' cio' rivesta una chiara utilita' al fine di una migliore collaborazione nell'ambito della convenzione e del conseguimento dei rispettivi scopi sociali
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