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L'oggetto sociale e' costituito, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dalle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento della regione lazio 24 ottobre 2008, n. 19, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione del 7 novembre 2008 n. 41, s/130, che vengono di seguito letteralmente riportati: "art. 2 (attivita' delle agenzie di viaggi e turismo) 1. Le agenzie di viaggi svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attivita': a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e); b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e). 2. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), svolgono, altresi', ai sensi della convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonche' del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), singole attivita' preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e all'esecuzione di contratti di viaggio, quali: a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita dei biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attivita' di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di trasporto; b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni, individuali o collettive, visite guidate di citta', con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi della normativa vigente; c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti, da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attivita' di cui al comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di vendita a distanza e di e-commerce, indicando, sul proprio sito, gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 5 e della polizza assicurativa di cui all'articolo 33, comma 1, della l. R. 13/2007. Art. 3 (ulteriori attivita' delle agenzie di viaggi e turismo) 1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono svolgere, purche' in possesso delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, le seguenti ulteriori attivita': a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti; b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; c) il noleggio di autovetture o altri mezzi di trasporto; d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta; e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze assicurative infortuni, di assistenza sanitaria, per furto o danni al bagaglio; f) l'attivita' di informazione e pubblicita' di iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e alla vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo; g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi; h) l'organizzazione di convegni e congressi; i) la vendita di abbonamenti alle pay tv; l) la vendita di servizi collegati all'attivita' della societa' lottomatica s. P. A. , tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricarica cellulari; m) la vendita di articoli da viaggio, quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza. 2. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione, all'interno di locali diversi da quelli autorizzati per l'esercizio della attivita', di terminali remoti per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. 3. Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 e' subordinato a preventiva comunicazione alla provincia competente. ". Ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali e senza che cio' costituisca attivita' prevalente, ne' sia svolta nei confronti del pubblico, e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197 e delle altre disposizioni in materia la societa' potra': - compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento di detti scopi; - prestare fideiussioni, avalli, pegni ed ipoteche anche a favore di terzi, per obbligazioni e debiti di terzi e comunque nell'interesse di terzi; - assumere e concedere interessenze e partecipazioni in e ad altre imprese, societa' o enti con oggetto analogo o complementare al proprio.
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