Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La piccola societa' cooperativa, senza finalita' speculative, ha per scopo di mettere in grado i soci di ricavare dal proprio lavoro il maggior reddito possibile ed essicurare ad essi ed alle loro famiglie il maggior benessere morale e materiale. Per il raggiungimento del proprio fine la cooperativa si propone di assumere in appalto, per asta o per licitazione o trattativa privata: 1) lavori edili di costruzione antisismica, con struttura in cemento armato, demolizione, vendita, ristrutturazione, restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifiniture interne ed esterne di fabbricati industriali, civili e rurali, pubblici e privati; 2) lavori industriali stradali, idrici, fognanti, di bonifica e movimento terra, pubblici e privati; 3) installazione impianti civili di cui all'art. 1, comma 1, legge 5. 3. 90 n. 46, lettere a, b, c, d, e, f, g; 4) installazione impianti elettrotermoidraulici industriali, di prolungamento della rete elettrica urbana e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, per conto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stipulare qualsiasi atto che si dovesse rendere necessario relativamente ad acquisti, locazioni, comodato, gestione, compiendo tutte le operazioni creditizie e finanziarie occorrenti e necessarie. La cooperativa potra' stipulare qualsiasi atto che si dovesse rendere necessario relativamente ad acquisti, locazioni, comodato, gestione, compiendo tutte le operazioni credcitizie e finanziarie occorrenti necessarie. La cooperativa potra' anche fornire ai propri soci ogni altro servizio occorrente alla loro attivita' ed al loro benessere. Nello svolgimento della propria attivita', la cooperativa potra' usufruire dell eleggi e delle agevolazioni previste per il territorio del mezzogiorno. Per incrementare lo spirito di previdenza dei soci, e contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo, la cooperativa si uniformera' alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita' ed in particolare al d. P. R. 30/4/1970 n. 602 laddove questo stabilisce che l'organismo cooperativistico deve acquisire in proprio il lavoro, organizzarlo e dirigerlo esso stesso, operare gli incassi e ripartire tra i soci, con rigorosi criteri di equita' gli introiti. La cooperativa allo scopo di rendere piu' efficace la sua azione, potra' aderire ad organismi consortili provinciali, regionali, nazionali, o del mercato comune europeo.
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