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Scopo - oggetto art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa ispirandosi ai valori del vangelo, espressi nella dottrina sociale della chiesa, e ai principi fondamentali della costituzione italiana, pone la centralita' della persona come fine di ogni azione, applicando i principi di solidarieta' e sussidiarieta'; riconosce il lavoro come diritto e mezzo di realizzazione della persona; allo scopo di offrire servizi di qualita' alla persona nelle varie eta' e situazioni di vita, in particolare nei confronti di chi si trovano in stato di disagio morale, psicologico, sociale ed economico, anche prevenendo il disagio stesso. La cooperativa che non ha scopo di lucro e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed e' diretta a realizzare in via stabile e principale un'attivita' di impresa di interesse generale e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Lo scopo e' quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto : a) interventi e servizi sociali b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) formazione universitaria e post-universitaria; f) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; g) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilita' e molto svantaggiate, cosi' come stabilito dalla normativa sulle imprese sociali; j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi anche in global service: - attivita' di assistenza domiciliare, educativa, sostegno e riabilitazione, effettuate tanto presso famiglie, quanto presso scuole o altre strutture di accoglienza; - attivita' di prestazioni di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzare entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati; - strutture di accoglienza per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette, residenza socio assistenziali (casa residenza per anziani non autosufficienti); - servizi e centri di riabilitazione; - centri diurni ed altre strutture con carattere animativi di accoglienza e socializzazione, e finalizzati al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale; - attivita' di formazione e consulenza relative unicamente all'oggetto; - attivita' di promozione e gestione di interventi di educativa territoriale, unita' educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenza educativa domiciliare o scolastiche; - attivita' di promozione e gestione di centri aggregativi per minori o adolescenti, centri giovani, centri sociali; - attivita' di promozione e gestione di gruppi appartamento, strutture abitative, case famiglia, centri residenziali, centri diurni, centri socio culturali di ogni tipo e forma sia per nuclei omogenei per eta' o per nuclei monogenitoriali, per minori e/o adolescenti, per disabili fisici, psichici e/o psichiatrici; - attivita' di promozione e gestione di interventi di prevenzione primaria e secondaria ed interventi di promozione del disagio e della devianza in genere; - attivita' di promozione e gestione di iniziative educative di assistenza all'infanzia quali asilo nido, scuole materne, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali; - attivita' di gestione e di attivita' educative e formative di scuole di ogni ordine e grado (attivita' didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale e straordinaria di una scuola); - attivita' di sensibilizzazione e d'animazione delle comunita' locali entro cui opera, al fine di rendere i cittadini piu' consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. Le attivita' di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d. Lgs. 112/2017 e s. M. I. . Entro i limiti di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui al citato articolo 2 comma 3, e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, ivi compresa l'attivita' di reperimento di risorse mediante il crowdfounding, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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