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La cooperativa non ha scopo di lucro ne' di speculazione privata ed e' retta dai principi della mutualita'; essa si propone quindi il seguente scopo mutualistico: - garantire continuita' di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche sociali e professionali ai propri soci. - migliorare le condizioni morali e materiali dei propri soci. - stimolare lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci. Ai sensi dell art. 2512 c. C. La cooperativa operera' prevalentemente con il lavoro dei propri soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa, in considerazione di quanto sopra, curera' lo svolgimento delle seguenti attivita': - somministrazione al pubblico di alimenti di qualunque genere e bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche; - commercio al dettaglio in sede fissa, per corrispondenza, tramite internet, porta a porta di prodotti alimentari di qualunque tipo, forma, genere e pregio; - produzione, omogeneizzazione, pastorizzazione, congelazione e vendita di gelati e semifreddi; - produzione e vendita di bevande in confezioni sigillate, di prodotti di gastronomia e dolciumi in genere; - vendita di prodotti e gelati confezionati, prodotti di pasticceria fresca, dolciumi freschi e conservati. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonomo, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata, non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Nell ambito delle materie che costituiscono l oggetto sociale, la cooperativa potra' assumere appalti, incarichi, studi e ricerche, progetti, dallo stato, dall unione europea, da enti pubblici e privati. Inoltre, potra' svolgere qualsiasi altra attivita' connessa o affine a quelle sopraindicate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, leasing, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali; potra' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', imprese ed organismi associativi in genere. Ai sensi dell art. 2512 c. C. La cooperativa operera' prevalentemente con il lavoro dei propri soci.
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