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Le parti convengono di perseguire, tramite il pre-sente contratto, l'obiettivo di accrescere la ca-pacita' innovativa e produttiva con minori costi grazie alle economie di scala raggiungibili in virtu' della aggregazione e, al contempo, della ca-pacita' di penetrazione delle imprese partecipanti e dei propri marchi sul mercato nazionale ed inter-nazionale, in molti casi singolarmente altrimenti preclusi, in forza di un penalizzante fattore di-mensionale. Le parti, unite dalla scopo comune di rete, dagli obiettivi strategici e dal programma nonche' dal progetto di cui al successivo art. 4 si articolano, tenuto conto della specializzazione dei rispettivi core business, in due gruppi omogenei, - uno, costituito dai soggetti imprenditoriali in-dustriali; - uno dalle aziende di servizi. I clienti di riferimento attuali e potenziali della rete sono cosi' classificati (a prescindere se na-zionali od esteri): - centri di manutenzione; - vettori aerei, terrestri e navali; - operatori del lavoro aereo e di aerei dell'avia-zione generale; - utilizzatori di velivoli ulm e di uav; - centri di addestramento aeronautici ovvero di formazione del personale navigante, di terra e tecnicomanutentivo; - aeroporti ed eliporti; - ferrovie e porti; - societa' di catering; - societa' di handling; - societa' per la logistica; - organizzazioni/enti/centri di comunicazione ra-dio/assistenza alla navigazione aerea; - enti per la pianificazione/gestione del trasporto aereo nonche' della navigazione aerea; - componenti aeree degli enti di stato e soccorso sanitario; - operatori finanziari del settore dei trasporti; - industria dei trasporti. Le parti convengono, anche in conseguenza del set-tore di riferimento in cui operano sia le imprese del partenariato sia i clienti della rete, che i valori ed i concetti alla base del proprio agire in rete siano elementi quali: l'importanza della qualita' del prodotto e del servizio offerto, della formazione dei propri operatori; la necessita' di sposare principi di responsabilita' sociale d'im-presa anche all'interno della rete; il principio della condivisione e quello di valorizzazione dei rispettivi skill tecnicoproduttivi di settore; l'importanza del concetto di assistenza tecnica e il lavoro di team per la riduzione dei costi ed il raggiungimento degli obiettivi comuni. Lo scopo comune che i contraenti condividono e' an-che quello della crescita dimensionale delle sin-gole imprese, che si puo' ottenere con il contratto di rete e che permettera' loro di agire unitaria-mente nei confronti della richiesta di credito, davanti alla pubblica amministrazione e sui mercati internazionali. Inoltre lo scopo comune e' far si' che si possa: 1) valorizzare ed accrescere costantemente le qua-lita' degli operatori di rete con continue attivita' di formazione in modo da indurre enti e aziende nazionali ed internazionali ad avvalersi delle competenze tecniche e professionali di ciascuna delle aziende aderenti alla rete; 2) caratterizzare le attivita' svolte ed i servizi resi con elevati standard di qualita', la ricono-sciuta serieta' ed il puntuale rispetto dei termini contrattuali che le caratterizzano; 3) costituire una o piu' filiere all'interno della rete per la mro net. It al fine di sviluppare, in sinergia tra le aziende, sia nuovi prodotti se non proprio innovativi prodotti/servizi da proporre sul mercato della mro net. It; 4) migliorare la competitivita' delle imprese ade-renti sul mercato nazionale ed internazionale, nell'esercizio delle attivita' che contraddistin-guono il settore oggetto del presente contratto, nonche' tutte le altre attivita' ad esso connesse e/o collegate; 5) esercitare attivita' di sensibilizzazione e di indirizzo tecnico normativo rivolte ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore; 6) svolgere attivita' di industrializzazione di uno o piu' modelli e/o disegni finalizzati ad introdurre sul mercato della mro net. It nuovi prodotti/servizi o ad aumentarne il contenuto innovativo. Le modalita' di esercizio in comune delle attivita' descritte dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento degli obiettivi conve-nuti. Al medesimo scopo, nei rapporti con i terzi la rete fra imprese cosi' costituita dovra' essere presentata e identificata con il nome e il logo mro net. It. Ogni partecipante al contratto ha diritto di avva-lersi del marchio di rete, affiancandolo al proprio marchio o segno distintivo, nonche' del logo ed ogni altro segno distintivo della rete, oltre che dei servizi comuni offerti dalla rete. Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati, le parti concordano che, al termine di ciascun anno di esercizio, ed in conco-mitanza dell'approvazione del rendiconto, il comi-tato di gestione procedera' da un lato a delineare le strategie di penetrazione dei prodotti e servizi sul mercato nazionale ed internazionale, dall'altro ad analizzare fatturati di vendita dei servizi e prodotti di cui alla presente convenzione al fine di valutare l'adeguatezza per il conseguimento de-gli obiettivi prefissati.
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