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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa ha per finalita' di rientrare nei vincoli e finalita' delle cooperative a mutualita' prevalente ex art. 2512 c. C. E pertanto di adeguarsi ai contenuti dell'art. 2513 c. C. Per rientrare nei criteri che identificano la prevalenza. La cooperativa si atterra' all'osservanza dei requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2514 c. C. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - servizi di inumazione, tumulazione, estumulazione ed esumazione; - attivita' di facchinaggio per servizi funebri; - lavori di sistemazione di aree verdi; - servizi di sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, servizi di trattamento, sterilizzazione stoccaggio; - servizi di spurgo e pulizia fosse biologiche, fognature e pozzetti stradali; - servizi ausiliari del trasporto e movimentazione; - servizi di semplice manutenzione aree confinate; il tutto con particolare riferimento alle aree cimiteriali e ai servizi di ogni genere ad essi connessi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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