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La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. In ragione della qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che la societa' intende assumere e mantenere, la stessa: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore a quella massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente ai fini della fruizione delle agevolazioni, sul capitale effettivamente versato; b) non potra' distribuire dividendi ai soci; c) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione, come meglio precisato in appresso. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attivita' socio-sanitarie e/o educative ai sensi dell'art. 1 lett. 4 della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' intenzionata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Per raggiungere tali finalita' la cooperativa puo' impegnarsi in attivita' nel campo della assistenza alle famiglie: assistenza agli anziani e alle persone malate, non autosufficienti, inabili e disabili, assistenza domiciliare o presso altre strutture pubbliche o private, diurna e notturna; assistenza ai bambini, babysitting diurno e notturno; nonche' servizi agli animali, cat e dog sitter; agenzia di recapito; pratiche burocratiche; impresa di pulizie; l'erogazione dei servizi di cui al successivo punto "b" a privati, imprese e non e in particolare a enti pubblici, quali i comuni, province e regioni. La cooperativa puo' partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi. B) l'intervento della cooperativa e' rivolto verso le seguenti categorie: minori, adolescenti e giovani, disabili (fisici, psichici e sensoriali), anziani, immigrati, detenuti, alcolisti e tossicodipendenti. Gli interventi sono di tipo integrato, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-riabilitativo; gestione di centri diurni e socio-ricreativi culturali per le categorie sopra menzionate organizzazione di soggiorni estivi (ex: colonie marine) e invernali rivolte alle categorie sopra menzionate in collaborazione con enti pubblici e privati; gestione di servizi sociali per minori ( es. Attivita' di doposcuola, ludoteca, asili nido, baby parking, ecc. ); servizi finalizzati alla prevenzione e promozione del benessere fisico e mentale, rivolte alle categorie sopra menzionate; attivita' finalizzate alla formazione professionale rivolte ai soci, allo scopo di offrire alle categorie sora menzionate un servizio innovativo in linea con le normative vigenti. Servizio di assistenza al trasporto scolastico; la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; del d. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;- del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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