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Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci purche' nel rispetto dell'articolo 2512 del codice civile. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto, previo ottenimento delle prescritte eventuali autorizzazioni: - servizi di manovalanza edilizia in genere; - l'attivita' di autotrasporto merci per conto di terzi; - l'attivita' di facchinaggio; - servizi di magazzinaggio, di deposito, custodia e vigilanza di beni mobili e merci; - logistica; attivita' di pulizia di qualsiasi immobile e luogo anche all'aperto; costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo di beni immobili di qualsiasi specie e genere nonche' la loro alienazione e il loro acquisto. A tale attivita' principale potra' accompagnarsi, quale attivita' sussidiaria ed accessoria alla precedente, il trasporto di cose in conto proprio mediante utilizzo di mezzi in proprieta' o in usufrutto, avente ad oggetto beni materiali e merci in genere di proprieta' della stessa societa'. Il tutto fermo restando che il materiale esercizio di tali attivita' resta subordinato al rilascio delle apposite licenze e/o autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia e alla preventiva iscrizione agli albi di competenza. La cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gi atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare con i limiti previsti dalla vigente legislazione, industriale e finanziaria purche' non diretta al pubblico. La cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro e delle attivita' sociali secondo i criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali. Potra' promuovere la costituzione di societa' di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo in societa' di capitali aventi oggetto analogo o affine o connesso a proprio, salvo comunque lo scopo mutualistico. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 43.39.01 indica: Attività non specializzate di lavori edili (muratori).