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La cooperativa sportiva ha per oggetto la promozione, valorizzazione e sostegno delle attivita' sportive multidisciplinari, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale della persona umana, mediante la gestione di ogni attivita' motoria e ricreativa a carattere agonistico e non, e attraverso la partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive. La societa' accetta di conformarsi alle norme e direttive del coni, cio, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti a cui la stessa e' libera di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 la cooperativa sportiva potra' svolgere attivita' sportive oppure promuovere e/o sostenere associazioni, circoli, club sportivi. La cooperativa sportiva, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, promuove e realizza le seguenti attivita':1. Promozione, progettazione e costruzione per conto di enti pubblici, societa' sportive, organismi privati in genere d'impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero;2. Gestione diretta o indiretta di qualsiasi attivita' sportiva, ricreativa o culturale; 3. Gestione di impianti sportivi in genere (piscine, palestre, palazzetti, campi da gioco, piste);4. Gestione diretta o indiretta di attivita' per soddisfare le esigenze di tempo libero quali: bar o locali affini, spacci, ristoranti, mense, biblioteche e attivita' ricreative in genere;5. Organizzazione di qualsiasi iniziativa per la divulgazione delle attivita' di cui ai precedenti punti promuovendo e sostenendo incontri, gare, tornei, corsi, gite ed altre attivita' affini, nonche' l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica; 6. Erogazione di servizi amministrativi, di segreteria e di carattere sportivo e tecnico a favore dei soci o di terzi. 7. Promozione dell'attivita' sportiva dilettantistica svolta con carattere amatoriale, ludico-motorio o quale impiego del tempo libero; 8. Partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive; 9. Coordinamento di attivita' atletica individuale (personal trainer); 10. Commercio mediante punti vendita o mediane qualsiasi altra forma di vendita consentita a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libri, riviste, periodici a carattere sportivo, materiale didattico, articoli e accessori sportivi e di abbigliamento sportivo. La cooperativa sportiva potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa sportiva potra' anche e tra l'altro: a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprieta', in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o societa' cui la cooperativa sportiva aderisce o partecipa, nonche' a favore di altre cooperative; f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla ue, dallo stato dalla regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; g) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita'; h) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31. 01. 1992, n. 59; i) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in italia e all'estero, sia da privati che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o societa' di ogni genere; j) emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv dello statuto. K) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. L) la cooperativa sportiva puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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