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La cooperativa e' disciplinata secondo il principio della mutualita', senza fini di speculazione privata, e persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato. In particolare la societa' si propone: - di procurare ai soci occasioni di lavoro; - di valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "societa' cooperativa a mutualita' prevalente", di cui all'art. 2514 c. C. , la societa': a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento, dovra' devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. 1. La cooperativa ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attivita': a) - eseguire lavori nel campo della tutela, dello studio, dell'analisi e della valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento all'ambito storico, architettonico ed archeologico, quali, a titolo esemplificativo, quelli di catalogazione, documentazione e guida; b) - progettare ed allestire musei, mostre e parchi tematici; c) - organizzare mostre nel campo artistico, culturale, storico, archeologico ed etno-demo-antropologico; d) - gestire musei, gallerie, pinacoteche, teatri, sale da concerto, luoghi espositivi, parchi tematici e simili, bookshop annessi a musei, gallerie, aree archeologiche, aree protette e parchi, archivi di enti pubblici e privati, organizzando e fornendo anche servizi di guardiania e custodia, raccolta e schedatura, catalogazione, collocazione e conservazione del materiale contenuto; e) - realizzare, pubblicare, commercializzare e promuovere cataloghi ed altre opere editoriali; erogare servizi di cura e revisione editoriale, comprese le traduzioni; f) - produrre, distribuire e commercializzare supporti audio, video, multimediali ed informatici che riguardino la conoscenza del patrimonio artistico e la cultura, articoli promozionali, gadget, souvenir e simili; g) - organizzare e gestire corsi di formazione e servizi didattici, convegni, conferenze, concerti e simili; h) - gestire spacci per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; i) - effettuare la catalogazione archivistico-libraria; l) progettare e realizzare sistemi ed impianti tecnologici per musei, gallerie, pinacoteche, teatri, sale da concerto, luoghi espositivi, parchi tematici e simili; m) ogni altra iniziativa che sia complementare agli scopi perseguiti dalla societa'. 2. Nello svolgimento della propria attivita' la societa' potra': - collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici; - emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 3. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai d. Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, in modo non prevalente ed allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra': - compiere tutte le attivita' nonche' gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili; - concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - assumere partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. - ricevere prestiti da soci, per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, con modalita' di svolgimento definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci; 4. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 ed in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalita' ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della societa', che avra' valore di proposta contrattuale. In nessun caso potra' essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualita'.
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