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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivit lavorativa, continuit di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/2001. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parit di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantit e qualit dei rapporti mutualistici, la parit di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivit mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa orienta la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente (come oggi individuati dagli artt. 2512 e 2513 del codice civile) e svolge la propria attivit senza fini di lucro a norma di legge (come oggi disciplinato dall'art. 2514 del codice civile), per cui, oltre quanto altrove possa gi essere previsto nel presente statuto, la cooperativa assume a proprio carico: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societ , dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I divieti e l'obbligo di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere soppressi in sede di assemblea straordinaria. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivit mutualistica della societ , cosi come definita all'articolo precedente, nonch i requisiti e gli interessi dei soci come pi oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto l'organizzazione, sia in proprio che per conto di enti pubblici e di privati in genere, di concerti e spettacoli musicali; la cooperativa potr inoltre promuovere corsi, seminari e studi per l'apprendimento ed il perfezionamento delle teorie e pratiche musicali. Per lo svolgimento della propria attivit la cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, fiscali e creditizie e dei benifici in genere previsti da leggi emanate ed emanande nel settore cooperativistico. La cooperativa potr compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potr , inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa pu ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalit di svolgimento di tale attivit sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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