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La mutua ha per scopo la solidarieta' sociale e sanitaria e opera, senza alcun scopo di lucro, a favore dei propri soci e loro familiari conviventi, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualita' con specifica, ancorche' non esclusiva, attenzione al settore sanitario. Essa si propone di perseguire finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', operando esclusivamente nei settori di attivita' previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali: a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; e) per lo svolgimento delle attivita' previste dalle lettere a) e b), l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, promossi nei limiti di legge anche da associazioni di categoria, da contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti; f) promozione di attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici; g) promozione a favore dei soci di attivita' di micro-credito, nei modi previsti dalla normativa vigente e congiuntamente all'esercizio di attivita' con obiettivi di inclusione sociale e finanziaria; per il raggiungimento degli scopi sociali la mutua, nei limiti delle norme di legge: 1) puo' stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie; 2) puo' stipulare accordi: - con societa' di servizi specializzate nel settore sanitario e assicurativo; - con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale; - con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti e associazioni del volontariato; - con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici; - con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno; 3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale; 4) puo' svolgere attivita' di raccolta fondi ai sensi di legge al fine di finanziare le proprie finalita' di interesse generale, anche attraverso richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; 5) puo' promuovere l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonche' collaborando con presidi e strutture sanitarie e assistenziali in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; 6) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, nonche' altre attivita' strumentali nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa in materia di societa' di mutuo soccorso, dal d. Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in quanto applicabili. La mutua puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. La mutua, inoltre, puo' promuovere la costituzione di altre societa' o assumere interessenze, partecipazioni in enti o societa' che svolgono attivita' integrative, nelle imprese sociali e tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere piu' efficace la propria azione, purche' in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni nonche' dal d. Lgs. 117/2017 e dalla normativa applicabile.
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