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La mutua che, senza alcun scopo di lucro, opera a favore dei propri soci e loro familiari, intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualita', nel pieno ed esclusivo rispetto di tutti gli scopi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1986, n. 3818. Essa pertanto si propone di: a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integravito e complementare dell'assistenza prevista dal servizio sanitario nazionale, anche mediante accordi con strutture ospedaliere ed ambulatoriali sia pubblici che privati; b) favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, malattia, invalidita' e morte non coperti da forme di protezione obbligatorie; c) curare interventi di solidarieta' sociale nei confronti delle famiglie dei soci defunti e di quanti soci si trovino in stato di bisogno o di emarginazione attraverso l'utilizzo e l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo partecipano, nelle diverse forme, alle attivita' della mutua; d) costituire un apposito fondo con l'apporto dei soci e/o accordi specifici con istituti bancari e finanziari per la concessione di prestiti ai soci per le esigenze familiari e l'attivita' professionale; e) fornire assistenza e servizi nel campo delle assicurazioni, anche con forme di gestione indiretta, al fine di procurare ai soci vantaggiose condizioni contrattuali; f) promuovere e gestire attivita' nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale, dell'educazione cooperativa, della cultura, anche mediante l'istituzione di borse di studio, del tempo libero e del turismo sociale; g) svolgere ogni altro ufficio proprio delle istituzioni di previdenza ed assistenza economica e sociale. La mutua puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. Sono escluse le attivita' finanziarie di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197. La mutua, inoltre, con deliberazione del consiglio di amministrazione, puo' assumere interessenze in enti che svolgono attivita' integrative e puo' associarsi ad altre mutue o partecipare ad organismi consortili per rendere piu' efficace la propria azione. E' costituita una sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci destinati al proseguimento degli obiettivi sociali. E' tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma.
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