Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa', senza finalita' speculative, ne' scopo di lucro, si propone la costruzione, l'acquisto e la assegnazione in proprieta' indivisa di locali di abitazione e relativi accessori ai soci. E' consentito alla societa' di costruire al piano terra dei fabbricati e nel sottosuolo, locali destinati ad uso diverso dalla abitazione, da assegnarsi anch'essi in proprieta' o in concessione ovvero in locazione ai soci; cio' anche ai sensi della legge 122/89. La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa; 1) assumere interessenze e partecipazioni in imprese anche consortili che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi, aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni. La societa' puo', in via residuale, operare anche a favore di terzi non soci. Scopo mutualistico la cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C.
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