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La societa' che ha scopo consortile e rappresenta un momento di sintesi organizzativa ed operativa delle capacita' imprenditoriali espresse dai singoli soci, ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "riassetto dei collegamenti stradali e ferroviari interni" porto di napoli por fesr campania 2007-2013 (cig 9684031f7, cup i64b12000140006), affidato all' associazione temporanea di imprese appositamente costituita tra "c. F. G. S. R. L. " e "4it constructions" e di cui meglio in seguito, ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite ai sensi dell'art. 37 comma 5 della legge 163/2006 s. M. I. E di tutti gli altri lavori che venissero eventualmente affidati in futuro nell'ambito dello stesso tronco stradale. Detti lavori sono stati assunti dai soci ai sensi degli articoli 93 e seguenti del d. P. R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella forma di associazione temporanea di imprese costituita con atto a rogito notaio michele biagini di genova in data 26 giugno 2017 rep. N. 118. 275 racc. N. 14. 145 reg. A genova 2 il 26 giugno 2017 n. 7657. Gli obblighi operativi per l'attuazione dei lavori suddetti sono assunti dalla societa' consortile in conformita' del disposto dell'art. 12 della legge 8 ottobre 1984 n. 687 e successive modifiche ed integrazioni. La societa' consortile non ha fini di lucro e non puo' distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. I soci consorziati concorreranno alla copertura delle spese di funzionamento della societa' consortile in misura direttamente proporzionale alla partecipazione a ciascuno spettante nel capitale sociale, secondo le modalita' ed entita' decise dal consiglio di amministrazione. La societa' consortile subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione del contratto del 22 dicembre 2017 rep. N. 8219 reg. All'agenzia delle entrate di napoli 3 l'11 gennaio 2018 n. 612, affidato alla predetta associazione temporanea di imprese ferme restando le responsabilita' delle imprese riunite ai sensi dell'art. 37 comma 5 della legge 163/2006. Per il conseguimento dell'oggetto la societa' consortile potra' compiere purche' in conto proprio qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e comunque qualsiasi atto e svolgere qualsiasi attivita' che direttamente abbia pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni, l'apposizione di avvalli e la costituzione di garanzie, anche reali, per obbligazioni o debiti a favore di terzi
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