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La cooperativa persegue l' interesse generale della comunita' favorendo la promozione umana e l' integrazione sociale dei cittadini tramite la progettazione e la gestione di servizi alla persona. Tali obiettivi si esplicitano nella promozione del lavoro, nella realizzazione della socialita' cooperativa e nell' implementazione di azioni finalizzate a promuovere un agire collettivo nei confronti del disagio, costruendo fattivi rapporti di collaborazione con gli enti locali. Essa si propone lo svolgimento delle attivita' previste dal successivo articolo 4 finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo 1 comma 1 punto b) della l. 381/ 91. La cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un' occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione di impresa. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, la continuita' di occupazioni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell' articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142. Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere attivita' diverse( agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate alla formazione e all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Per lo svolgimento della propria attivita', la cooperativa puo' dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Puo' anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l' esercizio dell' attivita' sociale. Per lo svolgimento della propria attivita', la cooperativa puo' altresi' ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell' osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall' articolo 13 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all' effettivo fabbisogno finanziario. Puo' altresi' accettare proventi derivanti da atti di liberalita', provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonche' ottenere contributi per l' acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti. La cooperativa potra' compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell' oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della normativa vigente. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potra' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all' attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperativa sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate e/ o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la cooperativa potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi paritetici, ai sensi dell' articolo 2545- septies c. C. , con la preventiva autorizzazione da parte dell' assemblea.
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