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- le attivita' socio-sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente, ma non esclusivamente, dell'attivita' dei soci, e specificatamente le seguenti: - gestione di strutture educative ed assistenziali per minori, anche in situazione di handicap o di difficolta' familiari, al fine di garantire loro condizioni che ne favoriscono e promuovono l'inserimento sociale - assistenza domiciliare o presso strutture scolastiche o diverse istituzioni, ai minori anche portatori di handicap o disagi familiari garantendone la cura, la sorveglianza, a salvaguardia e quanto altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi; - assistenza domiciliare o presso strutture, anche gestite direttamente dalla cooperativa, anche a fasce di popolazione portatrice di bisogni o in stato di emarginazione sociale (anziani, handicappati, portatori di aids, ecc. ). Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili. In particolare, la societa' puo': a) concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private e a gare d'appalto di ogni altro tipo; b) istituire e gestire cantieri stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; c) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' nel confronti del pubblico; d) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, comunque non ni confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche previdenziali assistenziali, culturali e ricreative, sia creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei g) decidere l'apertura dei centri di sperimentazione educativa sotto la guida ed il controllo di personale qualificato e specializzato; h) organizzare dibattiti e convegni; i) curare la pubblicazione e/o diffusione di periodici, libri, quaderni di inchiesta ed altro sulle esperienze mi atto. Per agevolare il perseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'atto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
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