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2. 1. La societa' svolge esclusivamente le attivita' che formano oggetto della professione dei consulenti del lavoro. La societa' potra' inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente, svolgere ogni attivita' ed operazione strumentale al raggiungimento dello scopo sociale. 2. 2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e a soli fini strumentali all'attivita' professionale (e con il limite che non si tratti di fattispecie incompatibili con l'attivita' professionale), la societa' puo' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' e compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immo-biliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. 2. 3. In considerazione dell'oggetto sociale, possono assumere la qualifica di soci: a) i soggetti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro; b) soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche o per finalita' di investimento, a condi-zione che abbiamo tutti i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per essere soci non professionisti di societa' tra professionisti e non abbiano alcuna incompatibilita' prevista dalla legislazione vigente per essere soci non professionisti di societa' tra professionisti. 2. 4. Qualora i soci siano soggetti diversi dalle persone fisiche, le norme in tema di requisiti dei soci e di incompatibilita' per i soci devono essere riferite ai loro legali rappresentanti e ai loro amministratori. 2. 5. Qualora al capitale sociale partecipino soci non professionisti, il capitale sociale deve appartenere per almeno due terzi ai soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. 2. 6. I soci non possono far parte di altre societa' tra professionisti. 2. 7. La societa', al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio pro-fessionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in pos-sesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento. 2. 8. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 2. 7. , lettera a), la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. 2. 9. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2. 7. E 2. 8. E il nomi-nativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. 2. 10. L'attribuzione degli incarichi professionali da parte dei clienti ai soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione, deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': a) l'incarico viene prioritariamente attribuito a un socio professionista secondo la preferenza espressa dal cliente; b) secondariamente, e solo ove non sia stata espressa alcuna preferenza da parte del cliente, oppure il professionista indicato dal cliente non ritenga di poter svolgere l'incarico o di non poterlo portare a compimento, la societa' puo', previa informazione scritta indirizzata al cliente, attribuire lo svolgimento dell'incarico a un proprio socio professionista in possesso della professionalita' adeguata rispetto alla pre-stazione professionale richiesta dal cliente. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione pervenutagli dalla societa'. 2. 11. Il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari; in tal caso, i nominativi degli ausiliari devono essere previamente comunicati per iscritto al cliente. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione pervenutagli dalla societa'. 2. 12. I soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale; la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale e' iscritta. 2. 13. La societa' stipula apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla re-sponsabilita' civile per i danni eventualmente causati ai clienti dai soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 69.20.30 indica: Attività dei consulenti del lavoro.
Next 3 Società Tra I Professionisti Srl appartiene alla categoria "microimpresa" per numero di dipendenti (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.