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Art. 3) oggetto sociale - 3. 1. La societa' ha per oggetto l'esercizio, la gestione e l'organizzazione - in via stabile e principale - di attivita' sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 7. 1 lettera b) d. Lgs. 36/2021), ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attivita' specifica del fitness, body building, danza sportiva, aerobica, ginnastica, spinning, karate e artimarziali, attivita' natatorie e ludico motorie, nel rispetto e nella accettazione delle norme e direttive del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata, presso la quale provvedera', mediante l'affiliazione, a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi. 3. 2 in particolare, la societa' ha per oggetto: - come sopra indicato l'esercizio e l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attivita' sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l'organizzazione di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. 3. 3. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, la societa' potra' svolgere attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del d. Lgs. 36/2021 a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1. Si applica pertanto l'eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, d. Lgs. 36/2021. 3. 4 per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la societa' pertanto potra' svolgere attivita' secondarie e strumentali quali ad esempio: a) organizzare, promuovere e gestire, direttamente o a mezzo collaborazioni con altri enti o societa', attivita' sportive dilettantistiche, motorie, ricreative, di tempo libero, di somministrazione alimenti e bevande; b) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive; c) promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, loghi ed emblemi, redigere l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, anche on-line, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attivita' sportiva, educativa e ricreativa, direttamente o a mezzo terzi; d) realizzare la vendita di articoli sportivi, abbigliamento sportivo in generale e relativi accessori; f) ulteriori attivita' complementari alle precedenti. 3. 5. La societa' potra' altresi' procedere in via strumentale all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss. , cod. Civ. . 3. 6. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni altra attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonche' le attivita' previste dal d. L. 415/96. 3. 7. Al fine di svolgere l'attivita' sociale la societa' puo' assumere, in via strumentale, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali. 3. 8. La societa' si conforma alle norme ed alle direttive coni e cip nonche' agli statuti e ai regolamenti delle fsn, dsa e eps a cui la societa' intende affiliarsi. 3. 9. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. 3. 10. La societa' si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla fsn, eps, e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, d. Lgs. 39/2021. 3. 11. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla societa' e' una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La societa' si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.
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