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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. La movimentazione delle merci attraverso il carico, lo scarico, il confezionamento e l'imballaggio delle stesse; 2. Il servizio di facchinaggio, trasloco, montaggio/smontaggio di stands fieristici; 3. L'erogazione di servizi di pulizia e sanificazione ambientale; 4. I servizi di portierato, reception, guardiania non armata, sorveglianza, custodia e vigilanza; 5. L'esecuzione di lavori di giardinaggio, posa e dimora di piante e loro potatura, la manutenzione in genere di giardini e parchi sia pubblici che privati; 6. L'attivita' di autotrasporto di merci conto terzi, in particolare con riferimento ai trasporti nazionali ed internazionali, aerei, navali e terrestri, effettuati con qualsiasi mezzo; 7. L'erogazione di servizi di corriere in genere, servizi di solo conducente, servizi di trasporto con mezzi propri di lettere, plichi, pacchi di merce e prodotti destinati al consumo; 8. L'attivita' di trasporto di rottami in ferro e materiali di risulta in genere, soccorso e rimozione forzata di veicoli a mezzo di carri attrezzi; 9. L'attivita' di trasporto di documenti contabili per conto terzi, nonche' lo svolgimento di lavorazioni nella catena produttiva della committenza, inerenti ai servizi logistici; 10. I servizi di posta celere; 11. Servizi di deposito e custodia di merce di ogni tipo e provenienza; 12. La gestione e servizi di mense, ristoranti, bar e circoli ricreativi; 13. La distribuzione di materiale propagandistico; 14. I lavori di meccanica e manutenzione su automezzi aziendali; 15. La costruzione, la ristrutturazione, il completamento e le finiture di edifici, compresi la tinteggiatura e la posa in opera di controsoffitti e pareti mobili e in generale il compimento di lavori di edilizia; 16. L'installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; 17. L'installazione, la riparazione e la manutenzione di ascensori e scale mobili; 18. L'attivita' di imputazione dati e gestione del personale per conto proprio e di terzi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra', altresi', assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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